Obbligo di Green pass a lavoro dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, nel pubblico e nel privato, obblighi anche a campione a carico dei datori di lavoro
Il tampone lo dovrebbero fare tutti, vaccinati e non e dovrebbe essere gratuito, ricattare i lavoratori o ti vaccini o ti licenzio rasenta il reato di estorsione, nessuno può essere costretto a vaccinarsi senza una norma di Legge.
Il decreto legge n. 127 del 21/09/2021 ha reso obbligatorio, dal 15/10/2021 fino al 31/12/2021, il possesso (e l’esibizione) del Green pass per l’accesso nei luoghi di lavoro, per i dipendenti pubblici e privati e per gli esterni che svolgono attività lavorativa, formativa o di volontariato nell’ente pubblico e/o azienda.
Io personalmente vedo questa disposizione soltanto come un modo vile di introdurre l’obbligo indiretto della vaccinazione, senza assumersene la responsabilità, chi minaccia il licenziamento come conseguenza del rifiuto al vaccino, a mio parere commette un Reato, quello di estorsione art. 629 c.p.
Tutta questa frenesia del vaccino, perdonatemi, mi fa pensare male.
Pensate che le multinazionali del farmaco hanno guadagnato più di 200 miliardi di euro, si dice che se vuoi capire il perchè segui i soldi.
Ci sono milioni di italiani, che hanno il diritto sacrosanto di non vaccinarsi, non si vede perché chi è vaccinato, che è al sicuro ed infetta lo stesso, dovrebbe essere minacciato da chi non vuole fare il vaccino.
Far pagare ai cittadini il tampone, quando a quando si apprende dagli altro giornali i deputati lo addebitano al fondo spese della Parlamento, sinceramente è un atto di prevaricazione.
Ne vedremo delle belle, voglio vedere quando personale delle forze dell’ordine e sanitari non andranno a lavoro, come risolveranno?
Assisto ogni giorno a trasmissioni televisive, dove invece di ascoltare pareri differenti, si ascoltano soltanto attacchi contrari al pensiero unico del sistema, che evidenzia l’intolleranza, l’arroganza e la prevaricazione di una parte maggioritaria sull’altra.
Il Green pass dovrebbe essere rilasciato soltanto a chi ha fatto un tampone perché ormai è certo, che chi si è vaccinato, ha ottimo probabilità di non morire, ma infetta come gli altri.
Due sono le ingiustizie, far pagare ai lavoratori il costo del tampone, elevatissimo in confronto agli altri paesi europei e chi non possiede il green pass, sospeso senza paga.
I datori di lavoro investiti di una funzione in più senza alcun rimborso e soprattutto sanzioni sproporzionate.
I controlli dovrebbero effettuarli le autorità e inoltre, c’è comunque una violazione della privacy dei lavoratori, i datori di lavoro dovranno fare sempre riferimento al DPCM del 17/06/201 (tra l’altro illegittimo), che stabilisce che la verifica dovrà avvenire utilizzando l’applicazione Verifica C19 ed in ogni caso che il datore di lavoro non potrà al momento della verifica acquisire alcun dato, ma saprà però se il lavoratore è vaccinato o meno.
Le norme, prevedono che il controllo possa essere effettuato anche a campione ma, evidentemente, quando questo campione può ritenersi satisfattivo dell’obbligazione prevista dalla norma il cui mancato rispetto determina la sanzione?
L’assenza ingiustificata del lavoratore per inosservanza dell’obbligo con conseguente interruzione dell’obbligazione retributiva è una conseguenza necessaria o sarà possibile utilizzare lo smart working? I sindacti che fanno?
Dobbiamo sperare nel buon senso dei giudici, l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, quindi è illegittimo scaricare sui lavoratori i costi del green pass, ma nello stesso tempo ingiusti scaricarli sul datore di lavoro, in tal senso la Sentenza n. 2316/2021 del Tribunale del lavoro di Milano.
Vediamo cosa dice l’ordinamento e la giurisprudenza.
La Corte Costituzionale con sentenza n.308/90, stabili che il proprio corpo è inviolabile e non è scarificabile per la salute pubblica.
Nel processo di Norimberga del 1945 fu affermato il seguente principio: la somministrazione di farmaci contro la volontà del soggetto è un crimine contro l’unanimità
I principi sanciti dalla Convenzione di Oviedo del 2000 già riscontrabili nella Costituzione italiana o comunque attraverso una sua interpretazione evolutiva, impone il consenso libero e informato all’atto della somministrazione di farmaci.
L’art. 32 della Costituzione stabilisce che: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
Il Tribunale di Roma con Ordinanza 45986/2020 ha fatto rilevare che dal 01/01/2020 è illegittimo lo stato di emergenza, prendendo atto che le libertà fondamentali degli individui sono state compresse attraverso un DPCM. Che non ha natura normativa, ma amministrativa. Quindi i DPCM sono tutti illegittimi.
La Sentenza n. 2316/2021 del Tribunale del lavoro di Milano ha definito illegittima la sospensione dal lavoro da parte del datore di lavoro in forza dell’art. 2087 c.c.
Il decreto 127/2021, modifica il decreto Riaperture (decreto-legge n. 52/2021 convertito con la Legge 17 giugno 2021 e successive modifiche ed integrazioni) aggiungendo gli articoli 9 quinquies, sexies e septies che disciplinano l’obbligo di green pass, per il lavoro nel settore pubblico, negli uffici giudiziari e nel settore privato.
Nella considerazione, che il tampone è l’unica certezza che il soggetto non è contagioso, chi non vuole vaccinarsi può in ogni caso presentare una diffida per adeguamento urgente misure di sicurezza aziendale ex artt. 2087 c.c e D.lgs 81/2008 atte a prevenire la diffusione del contagio SARS COV 2 e la contrazione della malattia COVID 19 negli ambienti di lavoro, chiedendo che il tampone sia esteso a tutti i dipendenti.
Napoli,li 25/09/2021
Dott. Giuseppe Marino
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