Guida alla riforma Tributaria 2023-2028 – parte 3 – Le modifiche al processo tributario
Il Legislatore ha emanato il Dlgs 220/2023 in vigore dal 04/01/2024 apportando diverse novità al processo tributario Dlgs 546/92 , nasce con la riforma la quarta magistratura, Le Corti di Giustizia Tributaria e i giudici tributari diventano di carriera, le modifiche più importanti possono essere sintetizzate come segue:
- Eliminazione del ricorso mediazione
- Impossibilità di produrre nuove prove in Appello
- Attestazione di conformità ex art. 25 bis del Dlgs 546/92
- Eliminazione del doppio binario penale e tributario
- Onere della prova ex art. 7 comma 5 bis del Dlgs 546/92
- La compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca
- Impugnabilità del diniego di autotutela
- Impugnabilità del diniego del diniego di sospensione
- Possibilità di richiesta di trattazione pubblica anche da remoto 10 giorni prima
- Obbligo i comunicare i dispositivo subito o nei successivi 7 gg
- La sentenza in forma seplificata
- L’eliminazione del Ricorso mediazione ex art. 17 bis
Dal 04/01/2024 data dell’entrata in vigore delle novità, il ricorso mediazione ex art. 17 bis del dlgs 546/92 è stato abrogato, pertanto da tale data tutti i ricorso vanno notificati e depositati entro 30 gg dalla notifica. Se i ricorso anche dal 04/01/2024 pur essendo notificato come ricorso mediazione sia stato depositato entro 30 giorni, si applica il principio della prevalenza processuale della sostanza sulla forma, pertanto anche se qualificato come ricorso mediazione se depositato nei termine del ricorso normale, tutto viene sanato, cosa diversa è se invece il deposito viene fatto oltre i 30 gg, in tal caso il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
2.Impossibilità di produrre nuove prove in Appello
Le novità apportate all’art. 58 del Dlgs 546/92 dal Dlgs 220/2023 si concretizzano nel divieto di produrre i referti di notifica delle notifiche degli atti presupposti e le deleghe di firma degli uffici fiscali.
Attenzione però che la lettura della norma può trarre in inganno, al primo comma il legislatore scrive: Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Apparentemente sembrerebbe comunque ammissibile la produzione se il giudice la ritiene necessaria al fine della decisione.
Leggendo però l’ultimo comma si legge: Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis))
E’ chiaro quindi che l’eventuale ammissibilità non riguarda il deposito delle deleghe di firma e della prova delle notifiche degli atti presupposti, produzione ammessa soltanto in primo grado senza deroghe.
La norma evidentemente pro contribuente, non limita il deposito in appello del ricorrente, salvo il giudice non lo ritenga non necessario ai fini della decisione.
3.L’attestazione di conformità ex art. 25 bis del Dlgs 546/92
Il comma 5 bis aggiunto all’art. 25 bis stabilisce che: Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all’originale.
Dalla norma emerge una sanzione di inammissibilità dei documenti la cui conformità non sia attestata. E’ consigliabile quindi attestare sotto l’elenco degli allegati la conformità ex art. 5 bis e soprattutto sul mandato al lite.
4.Eliminazione del doppio binario applicabile ai giudizi in corso art. 21 bis Dlgs 74/2000
La sentenza penale irrevocabile assume efficacia vincolante e opera automaticamente nel processo tributario. In base a tale principio, introdotto dalla Legge n. 130/2022, ha eliminato il doppio binario e il rapporto tra giudicato penale e processo tributario. In base alla nuova norma, la sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, fa stato nel giudizio tributario, con riferimento ai fatti materiali accertati in sede penale. Nel caso di specie, pertanto, i giudici pugliesi hanno disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato.
Il Decreto legislativo n. 87 del 2024 (in esecuzione della legge delega conferita al Governo dall’art. 20 della Legge n. 111 del 2023), pubblicato sulla G.U. n. 150 del 28/06/2024 ed entrato in vigore il 29/06/2024, il cui art. 1, comma 1, lett. m) ha introdotto, nel corpo del D.Lgs. n. 74/2000, il nuovo art. 21-bis, rubricato Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione, che cosı` dispone: La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
La nuova norma si applica anche ai processi in corso (Cass,. Sez. Ord. n. 23570 del 20 giugno 2024, depositata il 03/09/2024).
In verità già era possibile applicare il principio della prevalenza della sentenza penale sul giudicato tributaria, se i fatti fossero stati gli stessi. Ai sensi dell’art. 654 del codice di procedura penale se nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo (in cui è previsto l’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale) solo a due condizioni: Che i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale; Che la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.
L’applicazione non era automatica, ma poteva a discrezione del giudice essere applicata
5.La compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca (già prevista dalla giurisprudenza
All’art.15 del Dlgs 546/92 Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.
6.Onere della prova ex art. 7 comma 5 bis del Dlgs 546/92
Il Legislatore ha voluto, che l’amministrazione finanziaria, provasse la pretesa in modo più rigoroso, per far cessare questo modus operandi di presunzioni semplici, che invertono l’onere probatorio a carico del contribuente, rendendo impossibile la difesa, il vecchio brocardo latino Onus probandi incubit actori, travolto dall’esigenze di cassa dello stato è stato calpestato per anni. Il nuovo onere probatorio previsto dal comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 6, comma 1, della Legge 31 agosto 2022, n. 130, a mio parere è una norma speciale del processo e quindi dovrebbe prevalere sulle presunzioni. La Cassazione con una sentenza al momento unica ritiene che le presunzioni prevalgono sull’onere probatorio, pur esigendo la sussistenza di fatti gravi precisi e concordanti.
- Impugnabilità del diniego di autotutela espressa o tacita art. 10 quater e 10 quinqiues L.212/2000
Nell’articolo 19, comma 1, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti: «g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212;» e «g-ter) il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212;» L’impugnabilità del diniego di autotutela è possibile soltanto per i casi di
- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull’individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;
- e) errore sul presupposto d’imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
In presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione
E’ sempre consigliabile fare opposizione nei termini dell’atto ricevuto e non contare troppo sull’impugnabilità dell’autotutela, che sicuramente sarà molto ridimensionata dalla giurisprudenza.
Ai sensi dell’art. 21 del Dlgs 546/92 Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all’articolo 19, comma 1, (lettere g) e g-bis), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione (o di autotutela) presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.
8.Impugnabilità del diniego di sospensione del Giudice entro 15 gg e trattazione entro 30 giorni
L’ordinanza cautelare collegiale che nega la sospensione è impugnabile ex art.47 Dlgs 546/92 innovato, innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Il ricorso va notificato alle controparti.
Ai sensi dell’art. 52 del Dlgs 546/92 la Corte di giustizia Tributaria di secondo grado Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima.
9.Possibilità di richiesta di trattazione Pubblica anche da remoto almeno 10 gg prima
Ai sensi dell’art. 33 del Dlgs 546/92: La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un’altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto.
Nei casi di trattazione delle cause da remoto ai sensi dell’art. 34 bis del Dlgs 546/92 la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.
La richiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi del combinato degli art. 32-34 del Dlgs 546/92 può essere richiesta 10 giorni liberi prima dell’udienza.
- Obbligo i comunicare i dispositivo subito o nei successivi 7 gg
L’art. 35 del Dlgs 546/92 obbliga alla lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.
- La sentenza in forma semplificata
Il D.Lgs. 220/2023, in materia di processo tributario, introduce nel D.Lgs. 546/92, l’art. 47 ter, secondo cui, in sede di decisione della domanda cautelare ed escluso il caso di pronuncia su reclamo, il giudice (collegiale o monocratico), trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata. Il terzo comma dispone che tale pronuncia può essere adottata in caso di manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, e che la motivazione della sentenza semplificata può esaurirsi in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.
Napoli, li 03/11/2024
Avv. Giuseppe Marino