I nuovi limiti alle compensazioni fiscali dal 01/07/2024
Dal 01/07/2024 la compensazione di crediti fiscali può essere effettuata soltanto esclusivamente tramite canali telematici dell’Agenzia delle entrate, ed è preclusa in presenza di debiti scaduti di importo superiore a 100.000,00 euro, salvo si abbia ottenuto un piano di rateizzo all’agenzia dell’entrate riscossione.
Riferimenti normativi: legge 30 dicembre 2023 n. 213, all’articolo 1, commi da 94 a 98, decreto Agevolazioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2024 n. 39 – all’articolo 1, comma 94, lettera a) – Art. 17, del d.lgs. n. 241 del 1997 – Art. 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Riferimenti di prassi: circolare 16/E del 28 giugno 2024
Dal 01/07/2024 per effetto del rinvio del termine di versamento del 30/06/2024 (che scade di domenica) è stato disposto l’obbligo generalizzato di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate nel caso in cui le deleghe di pagamento contengano compensazioni di qualsiasi natura e l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione orizzontale (ossia compensando crediti e debiti di diversi tributi) per i contribuenti che abbiano debiti erariali di importo complessivo superiore a 100mila euro.
L’obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, ossia con modello F24 non a saldo zero anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti indicati all’articolo 1, comma 94, lettera a), della legge di Bilancio 2024, ossia i crediti maturati per contributi previdenziali (INPS) e premi e accessori
Per poter evitare il divieto basta richiedere il rateizzo del debito iscritto a ruolo e pertanto anche se superiore ai 100.000,00 euro, il rateizzo ripristina il diritto alla compensazione orizzontale.
Napoli,li 05/07/2024
Avv. Giuseppe Marino