I principi del diritto penale applicabili alle sanzioni tributarie e amministrative

181020214

Il favor rei, favor libertatis, principio di legalità, riserva di legge, irretroattività, tassatività e divieto di analogia.

I principi applicabili anche alle sanzioni amministrative e a quelle tributarie

Fonte normativa: art.25 C., art.2 CP, art.6-7 Cedu

Giurisprudenza: Corte cost., 18 aprile 2014, n. 104 – Cons. Stato, sez. VI, ord. 20 ottobre 2014, n. 5167.

I principi sopra descritti sono alla base del diritto penale e di conseguenza per espressa previsione alla base anche delle sanzioni amministrative e tributarie.

Il principio di legalità trova fondamento normativo negli articoli 25 della Costituzione nell’art. 1 del codice penale, in virtù del quale nessuno può essere soggetto a responsabilità penale se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, da qui discendono il resto dei corollari, la tassatività, ossia il comportamento o l’omissione devono essere specificatamente determinati, di conseguenza il divieto di analogia e il divieto di retroattività della norma penale.

Il principio di legalità trova fondamento anche nella normativa europea, all’art. 7 CEDU è stabilito che: «Nessuno può essere condannato per una azione o omissione che, al momento in cui è stata connessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale».

All’art. 6 della CEDU viene garantita la garanzia dell’equo processo (che, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, dovrebbero essere assicurate, in linea di principio, già nella fase di irrogazione delle sanzioni aventi un carattere “penale” e le sanzioni tributarie lo sono).

La norma penale però non è del tutto vero che non deve esser retroattiva, lo può essere se più favorevole (favor rei), l’art. 25 comma 2 e l’art. 2 comma 1 del cp, stabiliscono la retroattività della norma abrogata l’art. 2 comma 4 prevede l’applicazione retroattiva della norma più favorevole.

Il favor libertatis è il principio che assicura al cittadino il trattamento penale più mite tra quello previsto dalla legge penale vigente al momento della realizzazione del fatto e quello previsto dalle leggi successive, purché antecedenti alla sentenza definitiva di condanna.

In materia di sanzioni amministrative e tributarie si applicano gli stessi principi del diritto penale. Tale affermazione trova conforto nella prevalenza del diritto europeo su quello nazionale e nella pronuncia della Corte cost., 18 aprile 2014, n. 104 che stabili testualmente: «Dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, formatasi in particolare sull’interpretazione degli artt. 6 e 7 della CEDU, si ricava il principio secondo il quale tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto». La diretta applicabilità dell’art. 25 Cost. alle sanzioni amministrative comincia ad essere affermata anche dalla giurisprudenza amministrativa Cons. Stato, sez. VI, ord. 20 ottobre 2014, n. 5167.

Napoli, 18/10/2021

Dott. Giuseppe marino

,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *