Il Divieto di compensazione di crediti tributari da accollo applicato retroattivamente dall’agenzia delle entrate

13052023

Il Divieto di compensazione di crediti tributari da accollo applicato in modo illegittimo retroattivamente dall’agenzia delle entrate

Molto contenzioso ha creato l’agenzia delle entrate imponendo un divieto di compensazione da accollo con apposita risoluzione dal 15/11/2017, che non aveva fondamento giuridico poi costituito a decorrere dal 01/01/2020. Per cui se il legislatore ha imposto il divieto dal 01/01/2020, significa che prima non esisteva alcun ostacolo normativo.

Riferimenti normativi: Art. 1, comma 2, del D.L. n. 124/2019, Art. 11 delle preleggi, Art. 3 della L.212/2000, Art. 8 della L.212/2000.

Riferimenti giurisprudenziali: sentenza n 6762/12/2023 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio e depositata il  27/11/2023, sentenza n. 7740/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale depositata il 24/06/2021

Il contenzioso con l’agenzia delle entrate trae origine dal divieto imposto dall’agenzia delle entrate con la famigerata risoluzione 140/E del 2017, con decorrenza 15/11/2017 di effettuare compensazioni di crediti d’imposta da accollo. Divieto del tutto arbitrario e senza alcun fondamento giuridico. Tant’è vero che prima del 15/11/2017 era consentito effettuare la compensazione come da circolare dell’agenzia che indicava anche quale codice usare ossia il codice «62» nel modello F24, poi successivamente emette un divieto creando una disparità di trattamento tra i contribuenti, che hanno applicato l’istituto dell’accollo nel periodo precedente e successivo alla risoluzione.

L’istituto dell’accollo è previsto dall’art. 8 della L.212/2000 il divieto è stato introdotto dal legislatore dal 01/01/2020 dal decreto fiscale 2020 – Art. 1, comma 2, decreto legge numero 124/2019 che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 252/2019 e convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicato in G.U. 24/12/2019, n. 301. Quindi se il legislatore lo ha vietato dal 01/01/2020 significa, che prima era ammissibile.

L’agenzia delle entrate sta sostenendo che tale divieto possa applicarsi retroattivamente dimentica che l’art.11 delle preleggi e l’art.3 dello Statuto dei contribuenti vieta l’applicazione retroattiva delle leggi tributarie.

Napoli,li 05/07/2024

Avv. Giuseppe Marino

,