Il fermo amministrativo (ganasce fiscali), trova fondamento giuridico nell’art. 86 del Dpr 602/73, come modificato dal D.Lgs. n.193 del 27 aprile 2001, in vigore dall’08/06/01.
E’ nullo senza preavviso, non può essere emesso per importi irrisori e sproporzionati rispetto al valore dell’autoveicolo, non può applicarsi ai beni strumentali (se intestati a Professionisti o imprenditori), non può essere applicato a i mezzi cointestati, se l’importo non è corretto invalida l’intero fermo amministrativo, il concessionario della riscossione deve dimostrare il periculum in mora. La mancata o irregolare notifica delle cartelle presupposte rende nullo il fermo amministrativo.
Riferimenti normativi: Art. 86 D.P.R. 602/73
Riferimenti giurisprudenziali: Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.58/06/2021, Commissione Tributaria Provinciale di Lecce sentenza n. 199/02/2020, Commissione Tributaria Provinciale di Treviso sentenza n. 421/2016, Commissione Tributaria Provinciale di Salerno sentenza n. 1986/07/2019, Commissione Tributaria Provinciale di Roma sentenza n. 3882/10/17, Commissione Tributaria Provinciale di Varese sentenza n. 186/2021, Commissione Tributaria Provinciale di Milano Sentenza n. 6884/35/14, Giudice di pace di Milano, sezione I, ha emesso la sentenza 7280/2017
Il concessionario può procedere al fermo amministrativo, prima di tutto quando l’importo a debito non sia irrisorio. Il provvedimento di fermo amministrativo non può sorreggersi sull’omesso pagamento di una cartella di importo irrisorio ad esempio di solo 1000 euro. E quindi necessario che il fermo sia proporzionale al debito, fermare un auto di 30.000 euro per un debito di soli 1500 euro è certamente sproporzionato (Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.58/06/2021, Commissione Tributaria Provinciale di Lecce sentenza n. 199/02/2020, Commissione Tributaria Provinciale di Treviso sentenza n. 421/2016).
La prassi dei concessionari i quali eseguono questo tipo di provvedimenti, spesso su autoveicoli di valore persino superiore al carico tributario, in evidente violazione del generale principio di proporzionalità, il cui mancato rispetto deve essere assolutamente considerato in quanto senza dubbio incide sulla validità di provvedimenti del genere quali il fermo amministrativo.
Specialmente i concessionari della riscossione privati in convenzione con i comuni e le Regioni, eseguono fermi anche per soli 50 euro.
Il fermo amministrativo è previsto solo per i ruoli ossia dal Dpr 602/73, mentre le ingiunzioni fiscali e la riscossione dei comuni non trova fondamento nel citato Dpr 602/73, ma nel R.D. n. 639/1910, ritengo pertanto non applicabile questo strumento per la riscossione dei comuni non affidata all’agenzia entrate riscossione.
A norma del Dpr 602/73 che colloca il fermo nella sezione espropriazione forzata, se la cartella ha più di un anno non sarà possibile procedere al fermo amministrativo senza aver notificato un intimazione di pagamento.
Un altro elemento sempre trascurato è il periculum in mora, oltre al fumus boni iuris (un debito proporzionato), il concessionario deve motivare quale sia il periculum per la riscossione (Commissione Tributaria Provinciale di Salerno sentenza n. 1986/07/2019), visto che il fermo va a ledere il diritto sacrosanto di locomozione.
Il Fermo deve essere basato su importo certo, liquido ed esigibile, se c’è un errore sulle somme intimate, il fermo amministrativo deve considerarsi nullo anche per una sola cartella presupposta invalida (Commissione Tributaria Provinciale di Roma sentenza n. 3882/10/17). L’accertata mancata notificazione anche di uno solo degli atti presupposti a un preavviso di fermo, come le cartelle di pagamento in esso richiamate, costituisce vizio procedurale che ne determina la nullità, eccepibile dal contribuente impugnando l’ultimo atto notificatogli ovvero, insieme a esso, anche quelli presupposti che si assumono non ricevuti. (Commissione Tributaria Provinciale di Varese sentenza n. 186/2021)
Prima di procedere al fermo il concessionario deve procedere a notificare un preavviso di fermo, in mancanza il fermo è nullo (Commissione Tributaria Provinciale di Milano Sentenza n. 6884/35/14, Giudice di pace di Milano, sezione I, ha emesso la sentenza 7280/2017).
Il fermo amministrativo, contrariamente all’ipoteca, per la quale se non si paga tutto no viene rimossa, può essere sospeso e si può circolare, se si rateizza e si paga almeno la prima rata circolare n. 105/2015 dell’agenzia delle entrate riscossione.
In base alla normativa, D.L. n. 69/2013 convertito nella legge 98/2013 (legge del Fare), non è sottoponibile a fermo amministrativo il bene strumentale utilizzato per l’esercizio dell’attività professionale o di impresa dal momento in cui ciò sia stato debitamente segnalato all’Agenzia delle entrate. Quindi autovetture, motoveicoli o automezzi, strumentali di imprese e professionisti non possono essere fermati (Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone n. 293/03/2020 , Commissione tributaria provinciale di Salerno nella sentenza n. 794/2020).
Per quanto riguarda il fermo degli autoveicoli cointestati, visto che nulla viene notificato al cointestatario, che non si può dividere il bene e liquidare il comproprietario, così sottraendo all’azione esecutiva la quota del bene spettante al debitore, l’altro comproprietario non può subire le conseguenze proprie del fermo amministrativo consistenti nell’indisponibilità dell’autoveicolo, compreso il divieto di circolare.
In base ai principi generali che governano l’espropriazione forzata dei beni indivisi, va certamente eccepito che il fermo beni mobili registrati, è un provvedimento cautelare «preordinato all’espropriazione forzata (Cassazione sentenza 23 giugno 2006, n. 14701).
Per tali ragioni quando il fermo amministrativo ha per oggetto un veicolo in comproprietà tra due intestatari di cui uno solo è debitore il fermo è da considerarsi illegittimo.
La norma prevede che decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50 comma 1 (ossia 60 gg), il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
L’art. 50 rubricato nella sezione, Termine per l’inizio dell’esecuzione, stabilisce che Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento
La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.
Napoli, 11/09/2022
Avv. Giuseppe Marino