Il nuovo onere della prova previsto dalla L.130/2022, c’è una volontà occulta di smontare la riforma?

03022025

Il nuovo onere della prova previsto dalla L.130/2022, c’è una volontà occulta di smontare la riforma?

Con il comma 1 dell’art. 6 della l. n. 130 del 2022, entrato in vigore il 16/09/2022, è stato aggiunto il comma 5 bis all’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 : 5-bis. L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e’ contraddittoria o se e’ comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

A parere mio c’è una precisa volontà di smontare la riforma, chi sostiene che il comma 5 bis dell’art. 7 «non costituisce abrogazione, neppure implicita, dell’utilizzo delle presunzioni non legali in materia tributaria e, precisamente, delle presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 c.c., non ha valutato bene la norma.

In primo luogo l’onere della prova a carico dell’amministrazione finanziaria è uno norma speciale, processuale, “lex specialis derogat generali” (che in latino significa: “la norma speciale deroga quella generale”) esprime uno dei principi o criteri tradizionalmente utilizzati dagli ordinamenti giuridici per risolvere le antinomie normative: il criterio di specialità.

In secondo luogo come si fa a sostenere che una presunzione sia idonea a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale un fatto?

Gli antichi romani che hanno formato la base della civiltà giuridica moderna si staranno rivoltando nella romba, il loro principio Onus probandi incumbit actori, l’onere della prova incombe su chi accusa e non su chi si difende è scaturito dalla impossibilità di dare una prova negativa, dicevano i romani la prova negativa è diabolica, come sia a dimostrare di non aver evaso? I contribuenti Italiani negli ultimi 20 anni sono stati vessati da una normativa assurda.

Che l’onere della prova è a carico dell’attore (Amministrazione finanziaria) lo aveva già stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n.109/2007 stabilendo che l’art 2697 cc (chi vanta un diritto lo deve provare) fosse applicabile a pieno titolo al processo tributario.

Ma tale sentenza è sempre stata ignorata, poi finalmente con la riforma è stata introdotto il comma 5 bis all’art.7 del dlgs 546/92.

La norma processuale può essere considerata una “norma speciale”, in quanto si applica specificamente al processo e, di conseguenza, può derogare a norme generali che riguardano il diritto sostanziale, ma solo nei limiti previsti dal sistema giuridico che tutela i diritti.

Le norme processuali e sostanziali sono distinte, ma interagiscono: la norma processuale ha il compito di “realizzare” l’effettività dei diritti sostanziali, e può derogare a norme generali quando è strettamente necessario per il buon funzionamento del processo.

Quando ci troviamo di fronte a un conflitto tra una norma processuale e una norma sostanziale, l’interpretazione e la soluzione dipendono da diversi fattori, se la norma sostanziale tutela diritti, questi prevale su quella processuale, ma come nel caso specifico la norma sostanziale non riguarda diritti, ma l’onere della prova, che ha più importanza e più specificità per il processo che per il diritto sostanziale.

Nel caso specifico il diritto da tutelare è quello processuale del contribuente che non può essere vessato, ma deve avere il diritto di essere accusato di evasione con prove circostanziate e puntuali e non con una semplice presunzione.

Il legislatore facesse bene ad intervenire aggiungendo al comma 5 bis dell’art.7 del Dlgs 546/92, le parole: In deroga alle altre norme di legge.

Napoli,li 03/02/2025

Avv. Giuseppe Marino

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