Il principio di non contestazione

09112021

Cassazione Civile Ord. Sez. 1 Num. 31837 Anno 2021 dep. 04/11/2021

Il principio di non contestazione effetti e doveri del giudice

Riferimenti legislativi: art. 167 e 115 del cpc

Riferimenti  giurisprudenziali : Cass. SS.UU., n. 761 del 2002, Cass. n. 19896/2015; Cass. n. 26908/2020; Cass.31837/2021

Massima

La non contestazione di un fatto costitutivo «un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l’atteggiamento difensivo delle parti. Il principio di non contestazione anche se entrato in vigore con la modifica della L.69/2009 dell’art. 115 del cpc dal 4 luglio 2009, si applica anche retroattivamente perché ritenuto già applicabile dalla giurisprudenza Cass. S.U., n. 761 del 2002. La mancata contestazione dispensa chi eccepisce dall’onere della prova Cass., n. 17966 del 22016; Cass. n. 21460 del 2019, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall’onere di compiere una contestazione circostanziata (Cass. n. 26908 del 2020)

Fatto:

Una  Curatela Fallimentare  contesta una sentenza nella quale in giudice non aveva fatto buon governo del principio di non contestazione.

Con il primo motivo la sentenza viene censurata in ragione della, dedotta, falsa applicazione degli artt. 115 e 167 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello attribuito alle difese contenute nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado – nell’atto specificate – il requisito della specifica contestazione dei pagamenti posti a fondamento delle domande dalla curatela proposte e, di contro, per non avere il giudice di appello fondato la sua decisione sui fatti non specificamente contestati dalla convenuta.

  1. Con il secondo la ricorrente censura la sentenza di appello ancora una volta per falsa applicazione degli artt. 115 e 167 cod. proc. civ., avendo il giudice di appello omesso di fondare la propria decisione anche li contenuti degli estratti di conto corrente bancario da essa ricorrente depositati, nella parte relativa agli ulteriori pagamenti, pari a €. 55.000 (scritture del 28 novembre e del 3 dicembre 2002), dalla società convenuta non specificamente contestati.
  2. Infine il ricorrente deduce che la sentenza è caratterizzata da omesso esame del contenuto degli estratti di conto corrente bancario (depositati nel giudizio di primo grado), decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti (art. 360, n. 5), cod. proc. civ.), la cui stessa esistenza è stata ignorata dal giudice di appello.
  3. Il primo motivo è fondato In ragione di tale momento di instaurazione della lite non è a questa applicabile il precetto recato dall’art. 115, primo comma, cod. proc. civ. nel testo introdotto dall’art. 45, comma 14, della legge n. 69 del 2009, efficace a decorrere dal 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, della stessa legge n. 69 del 2009). Il principio di non contestazione, formalmente sancito da tale disposizione di legge (secondo cui, per quanto qui interessa, il giudice deve porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita), era tuttavia già presente nella disciplina legale del processo, essendo esso “diritto vivente” (interpretazione di norma di legge da parte di costante giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento ad arresti delle sezioni unite della Corte di cassazione) derivato dall’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è a Cass. S.U., n. 761 del 2002) all’art. 167, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall’art. 11 della legge n. 353 del 1990, efficace a decorrere dal 30 aprile 1995) e al successivo art. 416, terzo comma (relativo al contenuto della memoria di costituzione del convenuto nelle controversie in ‘materia di lavoro). In particolare, per quanto qui interessa, l’art. 167, primo comma, del codice di rito, nell’imporre al convenuto (“deve”) di prendere posizione nella comparsa di risposta “sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda”, da intendere come fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall’attore (c.d. “fatti primari”), rende la non contestazione di un fatto costitutivo «un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l’atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell’esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti»; rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, «in positivo e di per sè, l’adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto… e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso» (così, in motivazione, Cass. S.U., n. 761 del 2002, cit.).

Il convenuto, dunque, ai sensi dell’art. 167 cod. proc. civ. è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell’art. 115 dello stesso codice, a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e non specifica (in questo senso, cfr. Cass. n. 19896 del 2015; Cass. n. 26908 del 2020).

 Il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell’avversario dall’onere della prova, postula ovviamente che quest’ultimo abbia ottemperato all’onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale; con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi – rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (cfr. Cass., n. 17966 del 22016; Cass. n. 21460 del 2019) – esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall’onere di compiere una contestazione circostanziata (in questo senso, cfr. Cass. n. 26908 del 2020, cit.).

Napoli,li 09/11/2021

Dott. Giuseppe Marino

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