Il processo verbale di constatazione in una verifica fiscale

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Il processo verbale di constatazione (pvc) in una verifica fiscale

Firmare senza contestare equivale ad accettare ciò che contestano i verificatori, possono essere presentate memorie entro 60 gioni dal rilascio e l’agenzia delle entrate non può notificare  salvo giustificata urgenza, l’accertamento prima dei 60 giorni concessi al contribuente. L’ufficio delle entrate non può utilizzare la  formula di stile presente in tutti gli avvisi di accertamento “visto il pvc il cui contenuto si intende integralmente richiamato e condiviso dall’ufficio” senza alcuna osservazione critica, riportando per relationem il verbale come motivazione.

Quando il contribuente è sottoposta a verifica, i verificatori, redigono un verbale giornaliero delle operazioni compiute (che non è un pvc) e poi un pvc finale con il quale sintetizzano le operazione svolte e le violazioni accertate.

Il pvc ha valore confessorio, quindi state molto attenti a cosa dichiarate, avete diritto ad essere assistiti da un esperto tributario (dottore commercialista o avvocato) e la cosa più importante è che dovete evitare di firmare senza alcuna dichiarazione, se firmate accettate tutto quello che hanno scritto i verificatori, è indispensabile prendere le distanze e firmare sai soli fini di ricevuta, se è possibile mettere a verbale le vostre contestazioni.

Il processo verbale di constatazione, spesso sostiuisce la motivazione dell’accertamento, che può avvenire anche per relationem, ossia facendo riferimento al pvc, ma attenzione la motivazione per relationem non può essere actritica, specialmente quando sono intervenute contestazioni nel verbale o nei 60 giorni successivi.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi l’onere di un attento e puntuale esame dei rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione e di tale percorso logico valutativo deve essere data esplicita evidenza nell’atto impositivo.

L’ufficio deve vagliare con attenzione l’operato della Guardia di Finanza, attraverso l’esame del materiale raccolto e tramite una precisa indagine critica delle argomentazioni utilizzate dai verbalizzanti per stabilire l’eventuale evasione realizzata. Quando l’ufficio non opera  alcuna valutazione in ordine alla sussistenza del presupposto dell’imposta, limitandosi a una  formula di stile presente in tutti gli avvisi di accertamento “visto il pvc il cui contenuto si intende integralmente richiamato e condiviso dall’ufficio” senza indicare  autonome valutazioni dell’ente impositore che si limita a riportare passivamente e acriticamente  nel pvc. (Cass. sentenza n. 21119/2011)

La stessa amministrazione finanziaria ha sempre imposto ai suoi uffici una valutazione accurata dei pvc  circolare n.1/9/2662 del 12 gennaio 1983 – circ. n.29/410811 del 23 maggio 1978; nota min. n. 411053 del 17 novembre 1979; Ris. n.421120 dell’8 aprile 1981. Le circolari non vincolano contribuenti e giudici (Cass. Sez. Unite, sent. n. 23031/2007), ma ci dicono l’orientamento impartito dall’amministrazione centrale agli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria

I pvc non è un atto autonomamente impugnabile (Cass. 15305/2002 – circolare Gdf 1/2018 – Cass.24914/2005 ), potete soltanto fare le memorie difensive all’ente impositore. Il pvc è la fotografia dei fatti, l’accertamento è la conseguenza dei fatti accertati ed è quest’ultimo atto ad esplicare effetti nei riguardi del contribuente. Il potere impositivo e sanzionatorio appartiene all’agenzia delle entrate e non alla Guardia di Finanza.   Il pvc è un atto pubblico sconfessabile soltanto con querela di falso (2699 c.c. -2700 c.c.) anche se ci sono eccezioni.

La querela di falso non è necessaria per la veridicità intrinseca (ciò che viene dichiarato da terzi)  delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, ma soltanto alla veridicità estrinseca ossia alla veridicità oggetto  della  percezione del Pubblico ufficiale con alcune esclusioni.

Cassazione ordinanza 21871/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza conforme (Cass., SS.UU., 15 giugno 1993, n. 663, Cass., 06/06/2007 n. 13216,  Cass., 11/04/ 2000 n. 4590, Cass. 24/09/ 2015 n. 18892, Cass., 29/03/2016 n. 6046)

se ad esempio una persona dichiara di essere mio fratello e il suo nome dichiarato non corrisponde a nessun fratello nello Stato di famiglia, non è necessaria la querela.

La differenza tra contenuto estriseco (espressione della percezione del messo notificatore, coperto da pubblica fede con presunzione iuris et de jure) e contenuto intrinseco (non espressione della percezione del messo notificatore ad esempio dichiarazione di terzi, coperto da presunzione iuris tantum liberamente contestabile) è importante al ine della necessità della querela di falso.

La querela di falso è necessaria se si contesta ciò che dichiara il Pubblico ufficiale, non quando si contesta quanto gli viene riferito

Ai sensi degli art.11 e  12 della L. 212/2000, il contribuente ha 60 gg di tempo per presentare le proprie memorie difensive (attenzione non alla gdf, ma all’ente impositore agenzia delle entrate competente) l’agenzia delle entrate non può notificare l’accertamento prima del decorso dei sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di controllo, in assenza di specifiche ragioni di urgenza (che non è la scadenza del termine per notificare l’accertamento).

In ogni caso ai sensi dell’art. 43 del Dpr 600/73 l’ufficio ha secondo le disposizioni attualmente in vigore 5 anni dalla presentazione della dichiarazione per notificare l’accertamento.

Gli accertamenti fiscali vanno notificati a pena di decadenza entro i seguenti temini:

Art. 43 del Dpr 600/73 e art. 57 Dpr 633/72

Fino a Unico 2015 continuano ad operare i vecchi termini che sono fissati:

Al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

Al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere presentata.

Legge di Bilancio per il 2016 (L. 208/2015) Da Unico 2017 operano i nuovi termini Al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

Al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere presentata.

In caso di compensazione indebita di crediti fiscali inesistenti, che implichino denuncia penale è previsto il termine di 8 anni ex art.27 della Legge n.2/2009.

Il processo verbale di constatazione è previsto dall’art. 24 della L.n.4/1929, la legge n.4 del 1929 è entrata in vigore il 01/07/1931 attualmente restano in vigore soltanto 24 articoli e precisamente: gli articoli 9, 10, 13, 14 e 16 del titoli I, riguardanti le contravvenzioni finanziarie, gli articoli 21 (pur se necessariamente modificato per essere adottato alle nuove norme del codice di procedura penale), 22, 24 (che mantiene sempre vivo l’obbligo di verbalizzazione delle violazioni constatate) e 25 (sul sequestro della documentazione), nonché tutte le disposizioni del capo II (articoli da 30 a 35) sulla polizia tributaria e quelle del capo IV (artt. 46 a 54) sulla procedura per oblazione, peraltro ora di scarsa applicazione.

La legge n.4/1929  ha subito nel tempo varie amputazioni da  sentenze di incostituzionalità  a seguito di vari  interventi della Corte Costituzionale e di vari provvedimenti legislativi trai i quali il  decreto legislativo n. 472/1997  (che all’art. 29 ha abrogato gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, da 26 a 29 e da 55 a 63) e del decreto legislativo 507/1999 (che all’art. 24 ha abrogato il cd. principio dell’“ultrattività” della legge penale tributaria fissato dall’art. 20).

Resta in ogni caso la legge più importante per le verifiche fiscali gli articoli 24 e da 30 a 35, i militari della  Guardia di Finanza, oltre alla qualifica di polizia giudiziaria, assumono la veste di polizia tributaria, come tale chiamata a reprimere tutte le violazioni fiscali, avvalendosi anche degli strumenti giuridici riservati dal codice di procedura penale alla polizia giudiziaria.

Quali norme impongono la redazione e il rilascio di un pvc?

L’art. 24 della L. n. 4/1929 introduce un obbligo generalizzato di compendiare in un PVC le violazioni amministrative tributarie rilevate nel corso dell’attività ispettiva. L’art. 24 va letto in combinato disposto con le seguenti norme

L’art. 52, comma 6, del d.p.r. n. 633/1972 prevede l’obbligo di redigere il verbale di accesso presso la sede del contribuente nelle verifiche ai fini IVA.

L’art. 32, comma 1, n. 2 del d.p.r. n. 600/1973 prevede l’obbligo di redigere un verbale di contraddittorio nelle indagini finanziarie.

L’art.33 del d.p.r. n. 600/1973 che impone la verbalizzazione di tutte le operazioni poste in essere nel corso dell’attività  stessa, ivi comprese le osservazioni e i rilievi del contribuente.

L’art.12, comma 7, della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente) dispone il rilascio del PVC da parte degli organi di controllo nell’ipotesi di accesso, ispezione e verifica presso la sede.

Napoli,li 04/10/2021

Dott. Giuseppe Marino

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