Il regime forfettario

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Il Regime forfettario è disciplinato dalla  L.190/14,commi da 54 a 89 (legge di Bilancio 2015), modif. L.208/15,art.1, dai commi 111 a 113 e L. 145/18, e dall’art.1, dai commi 9 e ss., ex L.160/19,art.1,comma 692.

Il Regime è poi trattato dalle seguenti circolari dell’agenzia delle entrate n.6/2015n. 10/2016 – e n. 9/2019.

Il Regime forfettario è l’unico regime agevolativo rimasto, consiste nel pagamento di un imposta sostitutiva  (5% per le nuove attività per 5 anni e 15% per le altre senza limiti) che sostituisce tutte le imposte (iva, irpef, addizionali, Irap,  ritenute)

Ci sono moltissime agevolazioni in termini di adempimenti (fatturazione e dichiarativi), ma ci sono anche soglie, limiti e preclusioni che bisogna conoscere.

Il comma 54 ci indica i requisiti d’accesso per il forfettario, in primo luogo è riservata solo alle persone fisiche esercenti impresa arti e professioni e sono esclusi  società e studi associati, ed esige  la sussistenza contemporanea di 2 condizioni: Aver percepito ricavi fino a 65.000,00 euro ragguagliati ad anno e che l’anno precedente di aver avuto spese per lavoro dipendente lordi non superiore a  20.000,00 euro.

Ragguagliati ad anno significa che se ho iniziato l’attività l’anno prima ad esempio il 1/3/2020, i 65.000,00 vanno divisi per 12 mesi e moltiplicati per 10 mesi effettivi di attività pari a 54.166,67 euro.

Se ci sono più attività vanno sommate al fine della verifica del requisito.

Il comma 57 riguarda le cause di esclusione, la prima parte (a,b,c,) la seconda (d e dbis) e la terza (dter).

La prima parte stabilisce il divieto di utilizzare il forfettario a chi già usufruisce di regimi speciali e stabilisce che può utilizzare il forfettario soltanto chi è residente in Italia oppure per i comunitari che abbiano almeno il 75% ossia per ¾  del reddito  in Italia,  terzo non può essere forfettario che effettua cessioni di terreni o aree edificabili.

La seconda (d e dbis) inibisce l’accesso al regime forfettario a chi è socio di società di persone, studi associati o collaboratore di imprese familiari (attenzione che c’è un’incompatibilità assoluta ossia a prescindere della quota posseduta) e in alcuni casi per le partecipazioni in srl (in base alla quota possesuta e all’attività svolta c’è una preclusione relativa).  Ad eccezione del possesso di quote di partecipazione in società semplici di gestione immobiliare o agricola, non sono ostative al regime forfettario per altre attività.

Se si possiede una partecipazione in società di persone e la si cessa entro l’anno precedente, da quello successivo è possibile accedere al forfettario e non viene considerato abuso di diritto dall’agenzia delle entrate.

Per le srl (escluso spa e sapa), la situazione è un po più complessa, perché chi detiene partecipazioni in srl (trasparente o meno), che controlla direttamente o indirettamente anche tramite persona interposta la società che esercita un attività simile a quella forfettaria.

Quindi se sono dottore commercialista e ho una quota di partecipazione in una srl (STP) che esercita la stessa attività, c’è la preclusione.

Se invece sono dottore commercialista e ho una quota di partecipazione in una Spa o sapa (STP) che esercita la stessa attività, non c’è la preclusione.

Attenzione però che mentre il possesso di quote di snc e sas, preclude in modo assoluto la possibilità di esercitare un attività in regime forfettario, non è detto che nelle srl questa preclusione sia assoluta.

Nella srl affinché scatti la preclusione abbiamo due condizioni

La prima che ci sia il controllo diretto o indiretto di colui che detiene la partecipazione

La seconda è che l’attività svolta dalla srl sia riconducibile all’attività che il possessore di quote (stesso codice Ateco o comunque effettiva attività esercitata)  vuole svolgere con il regime forfettario.

Ad esempio posseggo una quota di srl al 10% che svolge attività di commercio di autoricambi e voglio aprire una partita iva in regime forfettario per fare il pittore, entrambi i requisiti sono soddisfatti e quindi non controllo la società e l’attività è completamente diversa.

Se invece posseggo una quota di snc al 10% che svolge attività di commercio di autoricambi e voglio aprire una partita iva in regime forfettario per fare il pittore. C’è incompatibilità assoluta.

Attenzione che però il controllo considerato non è solo quello nominale ossia il possesso del 51% del capitale, ma anche quello di fatto, ad esempio per il possesso del know how o del brevetto.

Per controllo per interposta persona s’intende il controllo effettuato tramite i familiari di cui all’Art.5 comma 5 del Tuir, (moglie, figli, fratelli sorelle, generi, nuore, suoceri e suocere).

Se ad esempio io e mio fratello abbiamo il 51% siamo entrambi soggetti che hanno la preclusione al forfettario.

La Ratio delle preclusioni risiede nell’esigenza di evitare che un soggetto socio di una società artificiosamente faccia fatture inesistenti alla società per far risparmiare le tasse alla società stessa e che redditi della medesima natura possono essere tassati con modalità differenti: con tassazione Irpef ordinaria a quadro RH per il reddito da partecipazione societaria e con imposta sostitutiva a quadro LM per l’attività.

L’altra incompatibilità è stabilita dalla lettera dbis dell’art. 57, che vieta a chi è stato dipendente negli ultimi due anni o è ancora alle dipendenze di un datore di lavoro che eserciti prevalentemente (51%) la stessa attività. Questo per evitare che il datore faccia aprire una partita iva al dipendete o all’ex dipendente e faccia fatturare indirettamente le sue entrate. Lo stesso vale per gli amministratori di società per estensione effettuata dall’agenzia entrate.

Sono esclusi i praticanti degli studi professionali, ad esempio un praticante dottore commercialista una volta abilitato può fatturare al suo dominus.

Napoli, 21/07/2021

Dott. Luigi Marino

 

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