Quando ci sono due giudicati, per comprendere quale sia quello prevalente, bisogna adottare il criterio temporale, la sentenza depositata per ultima prevale su quella precedente.
Riferimenti normativi: art. 2909 cc, art. 324 cpc
Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione Civile SS.UU Ord. 28802/2022 depositata il 04/10/2022, Cassazione Civile se.5 Tributaria n.28831/2022 depositata il 04/10/2022, Cass. 2082/1998, Cass. 10623/2009, Cass. 13804/2018.
In materia tributaria è molto frequente che i difensori costretti ad impugnare vari atti per la stessa questione ad esempio intimazione, fermo, ipoteca, sui quali si eccepisce l’omessa notifica delle cartelle, si trovino giudicati contrastanti.
Il presente lavoro si prefigge lo scopo di orientare i difensori tributari al fine di non commettere errori.
Quando sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, purché la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione peraltro ammessa esclusivamente ove la decisione oggetto della stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato (Cassazione Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13804 del 31/05/2018 Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 10623 del 08/05/2009 )
L’art. 2909 del cc stabilisce che l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
L’art. 324 cpc stabilisce che s’intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 [124 disp. att.] (1).
Da queste due norme si evince quindi che quando la sentenza è passata in giudicato (ossia non impugnata e non soggetta a revocazione) il giudicato prevale su giudicati precedenti.
Dall’esame delle numerose sentenze della Cassazione si evince anche che il ne bis in idem (ossia il divieto di giudicare due volte la stessa questione) va eccepito.
Napoli,li 08/11/2022
Avv. Giuseppe Marino