Illegittima la proroga delle notifiche degli accertamenti

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La sospensione dei termini per le notifiche viola l’art. 3 della L.212/2000

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione per i quali i termini di decadenza scadono tra l’08/03/2020  marzo ed il 31/12/2020 sono notificati nel periodo compreso tra il 01/03/2021 e il 28/02/2022.

Rimane fermo che l’emissione dell’atto deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2020. 

I termini di decadenza per gli accertamenti d’imposta non possono essere prorogati. Così dispone – solennemente – l’articolo 3, comma 3, dello Statuto del contribuente. Eppure, a fine anno 2020 non scade, praticamente, alcun termine di decadenza per gli accertamenti. Questo per effetto di svariate proroghe, emergenziali e a regime. Una fetta rilevante di questi differimenti deriva dall’articolo 157 del Dl Rilancio (34/2020), in base al quale, «al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali», viene stabilito che gli atti ordinariamente in scadenza tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020 (ad esempio, gli atti di accertamento relativi al 2015 – si veda il grafico) devono essere emessi entro fine anno, ma vanno notificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 poi prorogati al 28/02/2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza.

L’art. 3 comma 3 dello Statuto andava derogato espressamente.

I principi introdotti dallo Statuto del Contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212, pubblicata in G.U. 31 luglio 2000, n. 177, ed entrata in vigore il 01/08/2000), inoltre, risultano vincolanti sia per il Fisco (vedi, per esempio, l’obbligo di chiarezza richiesto per la redazione della modulistica e della relative istruzioni), sia per il legislatore tributario (vedi, per esempio, il principio di irretroattività delle norme tributarie).

Le disposizioni contenute nello Statuto del contribuente, emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono, a norma del suo art. 1, comma 1, “ principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate espressamente e mai da leggi speciali”. Questo vuol dire che tali principi sono immediatamente applicabili e che la loro modifica può avvenire in casi eccezionali e solo con legge ordinaria. Si escludono, pertanto, da un lato, l’adozione di norme interpretative in materia tributaria (ex art. 1, comma 2), dall’altro, la possibilità di imporre nuovi tributi attraverso l’emanazione di decreti legge (ex art. 4).

Tale norma aggira il divieto di differimento dei termini di notifica a pena di decadenza degli  accertamenti, ponendo nelle mani di una delle parti e non di un terzo soggetto esterno e imparziale, nella fattispecie l’amministrazione finanziaria, il potere di stabilire la data e il protocollo di emissione.

Sarebbe stato meglio sospendere la riscossione degli atti e non creare un pasticcio del genere.

 Napoli,li 22/09/2021

Dott. Giuseppe Marino

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