Indirizzo pec del mittente invalido se non rientra nei registri ufficiali

09112022

Indirizzo pec del mittente invalido se non rientra nei registri ufficiali, i numerosi comunicati stampa dell’agenzia mettono in guardia dal ritenere validi indirizzi non istituzionali.

Smontata la tesi dell’agenzia delle entrate riscossione in virtù della quale la notifica delle cartelle sarebbe valida anche da indirizzo pec non istituzionale  in quanto l’obbligo di utilizzare indirizzi pec istituzionali sarebbe obbligatorio soltanto per i destinatari. La  Cassazione con la sentenza 32891/2022 depositata il 08/11/2022 ha espresso un parere contrario ritenendo obbligatorio l’utilizzo di indirizzi pec istituzionali sia per il mittente che per il destinatario. A tale sentenza va aggiunta la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania 7199/2022 che ha giustamente notato che i numerosi comunicati stampa dell’agenzia delle entrate con i quali invitava i contribuente a non aprire i messaggi da indirizzi non istituzionali costituiscono un riconoscimento ufficiale della dubbia provenienza di messaggi da indirizzi elettronici non istituzionali. Inoltre sia la Cassazione con ordinanza n.11136/2009 sia la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania 6297/2022 depositata il 21/10/2022 ritengono inesistenti tali notificazioni senza possibilità di sanatoria ex art. 156 cpc.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 11136/2009, Cass. 32891/2022 depositata l’08/11/2022 , Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania 7199/2022 depositata il04/11/2022, Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania 6297/2022 depositata il 21/10/2022

 

Riferimenti normativi: art. 26 Dpr 602/73, art. 60 Dpr 600/73, art. 4 e 14 Dpr 68/2005, art.2 Dlgs 82/2005

Sia l’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sia l’art. 60, VI e VII comma, del d.P.R. 600/73, da leggersi coerentemente con gli artt. 14, I e II comma, 16, II comma, del d.P.R. 68/2005, secondo le modalità scandite dagli artt. 2, II comma, 3-bis, 6, 6-ter, 6-quater e 48, n. 1 e 2, del d.lgs. 82/2005 (CAD- testo vigente), al pari degli artt. 16 – ter del d.l. 179/2012 e 3-bis della l. 53/94»; obbliga di effettuare le notifiche degli atti tributari con le modalità di notificazione degli atti processuali.

 L’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 68/2005, che prescrive che il mittente e il destinatario che intendano fruire del servizio di posta elettronica certificata devono avvalersi di uno dei gestori di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto, e all’art. 14, commi e 2, che specifica come tali gestori siano «inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo»; (b) all’art. 16, comma 2, dello stesso d.P.R., a mente del quale l’utilizzo di caselle p.e.c. rilasciate a privati da parte di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 14, comma 2, costituisce invio valido limitatamente ai rapporti intrattenuti fra amministrazioni o fra queste e privati cui la casella p.e.c. è stata rilasciata; (c) agli artt. 6-bis e 6 – ter del d.lgs. n. 82/2005, che prevedono l’istituzione del registro INI-Pec e del «pubblico elenco di fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e lo scambio di informazioni»; (d) all’art. 16-ter del d.l. n. 179/2012, che fa riferimento a tali pubblici elenchi per la validità della notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale a decorrere dal 15 dicembre 2013; A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione  e comunicazione degli atti in materia civile,  penale,  amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici  elenchi  quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto  legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  dall’articolo  16,  comma  12,  del  presente decreto, dall’articolo 16, comma 6,  del  decreto-legge  29  novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni  dalla  legge  28  gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

Napoli,li 09/11/2022

Avv. Giuseppe Marino

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