Dal 01/01/2024 Il saggio degli interessi legali varia dal 5% allo 2,50% come previsto dal decreto ministeriale dell’economia D.M. 29 novembre 2023. Viene così integrato l’articolo 1284 – 1282 del Codice civile, secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente
come si calcolano, in che misura spettano
In diritto civile vige il principio in virtu’ del quale i debiti liquidi ed esigibili si considerano produttivi di interessi, altrimenti il debitore conseguirebbe un ingiustificato arricchimento.
l’art.1284 del codice stabilisce , che nel silenzio delle parti l’interesse deve considerarsi nella misura di quello legale.
Attenzione per gli Interessi di mora nelle operazioni commerciali: gli interessi per tardivi pagamenti relativi a contratti di vendita o prestazioni di servizio sono, al contrario, legate al tasso semestrale della BCE (Dlgs. 231/02), maggiorato di 8 punti percentuali (dal 1/01/2017 è pari a zero; dunque, il tasso da applicare è pari all’8%). La maggiorazione è di 12 punti percentuali in caso di prodotti alimentari deteriorabili (ex DL 51/2015).
Per quanto concerne il metodo di calcolo gli interessi legali si applicano, in misura semplice e non composta.
Gli interessi possono essere chiesti anno per anno oppure in un’unica soluzione all’atto della risoluzione del contratto come previsto dall’art. 11 della legge 392/78.
ma a quanto ammonta questo interesse legale?
INTERESSI LEGALI (art. 1284 codice civile) |
DAL AL INTERESSE LEGALE NORMATIVA – DECRETO MINISTERIALE
21/04/1942 15/12/1990 5% ART.1284 CODICE CIVILE
16/12/1990 31/12/1996 10% Legge 26 novembre 1990, n. 353
01/01/1997 31/12/1998 5% Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01/01/1999 31/12/2000 2,5% D.M. 10 dicembre 1998 (Ministero del Tesoro)
01/01/2001 31/12/2001 3,5% D.M. 11 dicembre 2000 (Ministero del Tesoro)
01/01/2002 31/12/2003 3% D.M. 11 dicembre 2001 (Ministero Economia)
01/01/2004 31/12/2007 2,5% D.M. 1 dicembre 2003 (Ministero Economia)
01/01/2008 31/12/2009 3% D.M. 12 dicembre 2007 (Ministero Economia)
01/01/2010 31/12/2010 1% D.M. 4 dicembre 2009 (Ministero Economia)
01/01/2011 31/12/2011 1,5% D.M. 7 dicembre 2010 (Ministero Economia)
01/01/2012 31/12/2013 2,5% D.M. 12 dicembre 2011 (Ministero Economia)
01/01/2014 31/12/2014 1% D.M. 13 dicembre 2013 (Ministero Economia)
01/01/2015 31/12/2015 0,5 % D.M. 11 dicembre 2014 (Ministero Economia)
01/01/2016 31/12/2016 0,2% D.M. 11 dicembre 2015 (Ministero Economia)
01/01/2017 31/12/2017 0,1% D.M. 07 dicembre 2016 (Ministero Economia)
01/01/2018 31/12/2018 0,3% D.M. 13 dicembre 2017 (Ministero Economia)
01/01/2019 31/12/2019 0,8% D.M. 12 dicembre 2018 (Ministero Economia)
01/01/2020 31/12/2020 0,05% D.M. 17 dicembre 2019 (Ministero Economia)
01/01/2021 31/12/2021 0,01% D.M. 11 dicembre 2020 (Ministero Economia)
01/01/2022 31/12/2022 1,25% D.M. 13 dicembre 2021 (Ministero Economia)
01/01/2023 31/12/2023 5% D.M. 13 dicembre 2022 (Ministero Economia)
01/01/2024 31/12/2024 2,50% D.M. 29 novembre 2023 (Ministero Economia)
Ai fini civilistici l’incremento del tasso legale incide:
Sugli interessi relativi ai depositi cauzionali delle locazioni immobiliari (uso abitazione o commerciale) , costituite da somme diverse da depositi vincolati intestati al locatario o fidejussioni (art. 11 L. 392/78)
Sugli interessi da obbligazioni pecuniarie (art. 1282 c.c.) diverse da quelle nascenti da operazioni commerciali salvo patto contrario.
Sulla determinazione dell’usufrutto a vita (calcolato come: valore piena proprietà per coefficiente legato all’età dell’usufruttuario x tasso legale; per differenza si determina il valore della nuda proprietà).
Per gli Istituto deflattivo Riferimento Interessi legali – Decorrenza sulle rate successive alla 1°
Accertamento con adesione art. 8 DLgs. 218/97 dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione
Acquiescenza art. 15 DLgs. 218/97 dal giorno successivo al versamento della 1° rata
Conciliazione Giudiziale art. 48 DLgs. 546/92 dal giorno successivo a quello del verbale di conciliazione o di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.
Napoli,li 13/12/2023
Avv. Giuseppe Marino