Interessi legali

19032023

Dal 01/01/2024  Il saggio degli interessi legali varia  dal 5%  allo 2,50%  come previsto dal decreto ministeriale dell’economia  D.M. 29 novembre 2023. Viene così integrato l’articolo 1284 – 1282 del Codice civile, secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente

come si calcolano, in che misura spettano 

In diritto civile vige il principio in virtu’ del quale i debiti liquidi ed esigibili si considerano produttivi di interessi, altrimenti il debitore conseguirebbe un ingiustificato arricchimento.

l’art.1284 del codice stabilisce , che nel silenzio delle parti l’interesse deve considerarsi nella misura di quello legale.

Attenzione per gli Interessi di mora nelle operazioni commerciali: gli interessi per tardivi pagamenti relativi a contratti di vendita o prestazioni di servizio sono, al contrario, legate al tasso semestrale della BCE (Dlgs. 231/02), maggiorato di 8 punti percentuali (dal 1/01/2017 è pari a zero; dunque, il tasso da applicare è pari all’8%). La maggiorazione è di 12 punti percentuali in caso di prodotti alimentari deteriorabili (ex DL 51/2015).

           Per quanto concerne il metodo di calcolo gli interessi legali si applicano, in misura semplice e non composta.

Gli interessi possono essere chiesti anno per anno oppure in un’unica soluzione all’atto della risoluzione del contratto come previsto dall’art. 11 della legge 392/78.

ma a quanto ammonta questo interesse legale?

INTERESSI LEGALI
(art. 1284 codice civile)

DAL    AL       INTERESSE LEGALE       NORMATIVA – DECRETO MINISTERIALE

21/04/1942    15/12/1990    5%       ART.1284 CODICE CIVILE

16/12/1990    31/12/1996    10%     Legge 26 novembre 1990, n. 353

01/01/1997    31/12/1998    5%       Legge 23 dicembre 1996, n. 662

01/01/1999    31/12/2000    2,5%    D.M. 10 dicembre 1998 (Ministero del Tesoro)

01/01/2001    31/12/2001    3,5%    D.M. 11 dicembre 2000 (Ministero del Tesoro)

01/01/2002    31/12/2003    3%       D.M. 11 dicembre 2001 (Ministero Economia)

01/01/2004    31/12/2007    2,5%    D.M. 1 dicembre 2003 (Ministero Economia)

01/01/2008    31/12/2009    3%       D.M. 12 dicembre 2007 (Ministero Economia)

01/01/2010    31/12/2010    1%       D.M. 4 dicembre 2009 (Ministero Economia)

01/01/2011    31/12/2011    1,5%    D.M. 7 dicembre 2010 (Ministero Economia)

01/01/2012    31/12/2013    2,5%    D.M. 12 dicembre 2011 (Ministero Economia)

01/01/2014    31/12/2014    1%       D.M. 13 dicembre 2013 (Ministero Economia)

01/01/2015    31/12/2015    0,5 %   D.M. 11 dicembre 2014 (Ministero Economia)

01/01/2016    31/12/2016    0,2%    D.M. 11 dicembre 2015 (Ministero Economia)

01/01/2017    31/12/2017    0,1%    D.M. 07 dicembre 2016 (Ministero Economia)

01/01/2018    31/12/2018    0,3%    D.M. 13 dicembre 2017 (Ministero Economia)

01/01/2019    31/12/2019    0,8%    D.M. 12 dicembre 2018 (Ministero Economia)

01/01/2020    31/12/2020    0,05%  D.M. 17 dicembre 2019 (Ministero Economia)

01/01/2021    31/12/2021    0,01%  D.M. 11 dicembre 2020 (Ministero Economia)

01/01/2022    31/12/2022    1,25% D.M. 13 dicembre 2021 (Ministero Economia)

01/01/2023    31/12/2023    5%       D.M. 13 dicembre 2022 (Ministero Economia)

01/01/2024    31/12/2024    2,50%  D.M. 29 novembre 2023 (Ministero Economia)

 

Ai fini civilistici l’incremento del tasso legale incide:

Sugli interessi relativi ai depositi cauzionali delle locazioni immobiliari (uso abitazione o commerciale) , costituite da somme diverse da depositi vincolati intestati al locatario o fidejussioni (art. 11 L. 392/78)

Sugli interessi da obbligazioni pecuniarie (art. 1282 c.c.) diverse da quelle nascenti da operazioni commerciali salvo patto contrario.

Sulla determinazione dell’usufrutto a vita (calcolato come: valore piena proprietà per  coefficiente legato all’età dell’usufruttuario x tasso legale; per differenza si determina il valore della nuda proprietà).

 

Per gli Istituto deflattivo Riferimento Interessi legali – Decorrenza sulle rate successive alla 1°

Accertamento con adesione art. 8 DLgs. 218/97 dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione

Acquiescenza art. 15 DLgs. 218/97 dal giorno successivo al versamento della 1° rata

Conciliazione Giudiziale art. 48 DLgs. 546/92 dal giorno successivo a quello del verbale di conciliazione o di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.

Napoli,li 13/12/2023

Avv. Giuseppe Marino

 

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