Interessi post sentenza prescrizione quinquiennale

Cassazione ordinanza 20955/2020 depositata il 01/10/2020
La prescrizione delle sanzioni accessorie al tributo nelle cartelle di pagamento non opposte e che non derivino da un provvedimento giurisdizionale, è di cinque anni; se invece la sanzione deriva da un provvedimento giurisdizionale è di 10 anni. Quella degli interessi, invece, integrando una obbligazione autonoma rispetto al debito principale è suscettibile di autonome vicende, e si matura, in ogni caso, decorso il quinquennio. Lo ha stabilito la sezione sesta della Cassazione nell’ordinanza 20955/2020 il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il Ric. 2019 n. 12616 sez. MT – ud. 10-07-2020 -3- termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario» (cfr. Cass 12715/ 2016 e 12715/2009). 2.3 E’ stato altresì precisato in materia di interessi che « gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, i quali integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, n. 4, cod. civ » (Cass. 30901/2019,14049/2006).

Dott. Giuseppe Marino

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