Il socio di S.r.l. estinta non risponde delle sanzioni tributarie
Cass. ordinanza 29112/2021 depositata il 20/10/2021
Riferimenti normativi : Art.2- 8 del D.Lgs. n. 472/1997 (non trasmissibilità delle sanzioni agli eredi) – Art. 7, D.L. n. 269/2003 – convertito nella legge n. 326/2003 ( riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie)
Un socio di una srl, ammesso che ci sia stato un riparto e quindi abbia incassato somme in fase di liquidazione (n.d.a.) risponde delle sole imposte e non delle sanzioni.
La richiesta di sanzioni ai soci superstiti di una srl opera una violazione e una omessa applicazione dell’art. 7, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif., nella I. 24 novembre 2003, n. 326, per aver il giudice di appello omesso di rilevare la non assoggettabilità di esso contribuente, la cui responsabilità era stata accertata in virtù della sua qualità di ex socio della società di capitali estinta e autore delle violazioni, alle sanzioni irrogate; – il motivo è stato ritenuto fondato; – a seguito della (accertata) estinzione della debitrice principale (la Società cooperativa …. a r.l.) le sanzioni amministrative a carico di quest’ultima per la violazione di norme tributarie non si trasmettono ai soci ed al liquidatore, trovando applicazione l’art. 8, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che sancisce l’intrasmissibilità delle stesse agli eredi, in armonia con il principio della responsabilità personale, codificato dall’art. 2, secondo comma, di tale decreto, nonché, in materia societaria, dall’art. 7, primo comma, d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in Legge n. 326 del 2003, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie (così, Cass. 7 aprile 2017, n. 9094);
L’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997 prevede il principio di intrasmissibilità della sanzione amministrativa tributaria agli eredi. La disposizione prevede testualmente che “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.
L’art.2 del D.Lgs. n. 472/1997 prevede il principio di responsabilità personale (analoga a quella penale) delle sanzioni.
Inoltre, l’art. 7, D.L. n. 269/2003 – convertito nella legge n. 326/2003 – prevede la riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie.
In sostanza, dispone che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica siano esclusivamente a carico della persona giuridica.
Napoli,li 15/12/2021
Dott. Giuseppe Marino
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