La compensazione senza visto di conformità sulla dichiarazione o apposto da professionista non abilitato, costituisce una violazione puramente formale

26112023

L’omessa apposizione del visto di conformità oppure l’apposizione di un visto di conformità da parte di un professionista non abilitato costituisce una mera violazione formale, se il credito è genuino l’agenzia delle entrate non può recuperarlo.

Riferimenti normativi: Art. 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, Legge 212/2000, Art. 6, del decreto legislativo 472/1997 – Art. 8 comma 1 Dlgs 471/1997

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano sentenza 1227/2024 (sul visto di conformità apposto da soggetto non abilitato), Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Milano sentenza n.3194/2023 – Cass. 25736/2022, Cass., sez. 6-5, n. 5289/2020; Cass.14158/2018; Cass.23352/2017, Cass. n. 27211/2014,

Prassi: Circolare 77/E del 03/08/2001 (gli errori formali non sono sanionabili)

La omessa opposizione del visto una violazione meramente formale da sanzionare in misura fissa ex art. 8 comma 1 Dlgs 471/1997. La funzione del visto di conformità richiesto per poter operare la compensazione dei crediti di imposta è quella di assicurare un controllo anticipato della esistenza e spettanza del credito compensabile mediante l’attribuzione della relativa verifica ad un professionista abilitato.

La Cassazione, conferma l’orientamento in base al quale gli errori formali non sono mai sanzionabili. Sono infatti inapplicabili le sanzioni in caso di errori formali che non recano «pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo» (agenzia delle Entrate, circolare 77/E del 3 agosto 2001).

In caso di errori formali, l’articolo 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, legge 212/2000, e l’articolo 6, del decreto legislativo 472/1997, sanciscono, in ogni caso, che la punibilità è esclusa tutte le volte che il comportamento del contribuente, seppure in violazione di specifici obblighi di legge, in concreto, non dia luogo ad alcun debito d’imposta (il cosiddetto danno erariale) e non incida sull’attività di controllo, privilegiando l’aspetto sostanziale. Insomma, l’errore formale ininfluente sulla determinazione delle imposte che non incide sull’attività di controllo del Fisco non è mai sanzionabile.

L’inosservanza di tale adempimento è quindi inidonea a pregiudicare l’esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell’Ente accertatore ed è inidonea ad incidere negativamente in danno del fisco sia sulla base imponibile dell’imposta sia sul versamento del tributo, in quanto, una volta

accertata sul piano sostanziale l’esistenza del credito IVA e il conseguente diritto del contribuente di portarlo in compensazione, la mancata apposizione del visto si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venir meno di tale diritto.

Per configurare una violazione meramente formale occorre “la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto, ovvero che la violazione accertata “non comporti un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo” (Cass. n. 27211/2014; 23352/2017, 14158/2018; Cass., sez. 6-5, n. 5289 del 2020).

La funzione del visto di conformità richiesto per poter operare la compensazione dei crediti di imposta è quella di assicurare un controllo anticipato della esistenza e spettanza del credito compensabile mediante l’attribuzione della relativa

verifica ad un professionista abilitato. L’inosservanza di tale adempimento è quindi inidonea a pregiudicare l’esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell’Ente accertatore. Essa è altresì inidonea ad incidere negativamente in danno del fisco sia sulla base imponibile dell’imposta sia sul versamento del tributo, in quanto, una volta accertata sul piano sostanziale l’esistenza del credito IVA e il conseguente diritto del contribuente di portarlo in compensazione, la mancata apposizione del visto si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venir meno di tale diritto. Contrariamente a quanto assunto dall’Agenzia, la compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo dell’apposizione del visto non configura, sotto il profilo sanzionatorio, una violazione di omesso versamento”.

Napoli,li 08/09/2024

Avv. Giuseppe Marino

 

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