La Corte Costituzionale con la sentenza 213/2021 del 19/10/2021 depositata il 11/11/2021 salva la proroga degli sfratti, avverte però che l’emergenza epidemiologica da covid-19 non può comprimere per un periodo troppo lungo i diritti costituzionali
Riferimento Norme impugnate: Art. 103, c. 6°, del decreto-legge 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24/04/2020, n. 27; art. 17 bis del decreto-legge 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17/07/2020, n. 77; art. 13, c. 13°, del decreto-legge 31/12/2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26/02/2021, n. 21; e art. 40 quater del decreto-legge 22/03/2021, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 21/05/2021, n. 69.
Riferimento giurisprudenza della Consulta: Corte Costituzionale sentenza n. 213/2021 sentenza n. 155/2004 e sentenza n.310/2013
Norme Costituzionali e CEDU violate: articoli 3, 11, 24, 41, 42, 111, 117 della Cost., 6 CEDU, 1 Prot. addiz. CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.
Massima: L’emergenza può giustificare, solo in presenza di circostanze eccezionali e per periodi di tempo limitati, la prevalenza delle esigenze del conduttore di continuare a disporre dell’immobile, a fini abitativi o per l’esercizio di un’impresa, su quelle del locatore. In passato, questa Corte, nel valutare la legittimità costituzionale di disposizioni che avevano sospeso l’esecuzione degli sfratti, anche se solo per alcune categorie di conduttori, ha evidenziato che la legittimità di misure siffatte si correla al rispetto della duplice condizione della loro eccezionalità e temporaneità (sentenze n. 155 del 2004 e n. 310 del 2003).
Nella fattispecie in esame, la sospensione – come già rilevato – è stata giustificata da una circostanza eccezionale, quale l’emergenza pandemica, tanto che la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata ripetutamente prorogata (da ultimo, fino al 31 dicembre 2021).
Allorquando un diritto fondamentale trovi protezione, sia in una norma costituzionale sia in una norma della CEDU, vi è una concorrenza di tutele che si traduce in un’integrazione di garanzie. In questa ipotesi, dal momento che in tema di diritti fondamentali «il rispetto degli obblighi internazionali può e deve costituire strumento efficace di ampliamento della tutela stessa» (sentenza n. 317 del 2009; nello stesso senso, sentenza n. 120 del 2018), il giudice rimettente può allegare la norma convenzionale a parametro interposto, evidenziando la portata che in essa assume il diritto fondamentale, del quale è ipotizzata la possibile lesione ad opera della norma interna censurata, e confrontandosi con la relativa giurisprudenza sovranazionale.
Napoli,li 12/11/2021
Dott. Giuseppe Marino
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