La decadenza e la prescrizione degli accertamenti fiscali

24092021

La differenza tra decadenza e prescrizione tributaria e le relative discipline.

La Decadenza:

E’ il termine entro il quale l’ufficio (Ente impositore) deve attivarsi per acquisire il diritto, riguarda quindi la fase di acquisizione del diritto, il diritto non è ancora acquisito, riguarda sempre l’ente impositore, ad esempio la notifica dell’accertamento o la notifica della cartella.

L’art.2964 cc stabilisce che la decadenza non ammette né interruzione né sospensione, per cui quando i comuni mandano l’avviso di pagamento prima di notificare l’accertamento, questi non ha alcun valore, perchè la decadenza non può essere interrotta.

Lo stesso vale se vi notificano una cartella, fate opposizione e vincete,  se sono spirati i terminidi decadenza non possono più rinotificarla,   il processo non interrompe la decadenza, ma soltanto la prescrizione.

Lo stesso vale per la sospensione, la sospensione dei termini di notifica del Covid 19 è illegittima, tra l’altro l’art. 3 della L.212/20000 vieta il differimento di termini e l’art. 1 della stessa legge impone la deroga espressa, che non è mai stata effettuata nelel norme che hanno differito i termini. I differimenti derivano tutti dall’articolo 157 del Dl Rilancio (34/2020).

La Prescrizione:

E’ il termine entro il quale l’ufficio (Il concessionario della riscossione) deve esercitare il diritto già acquisito altrimenti lo perde, ossia la cartella notificata e mai opposta.

La prescrizione riguarda sempre e soltano il concessionario della riscossione ed è il termine entro il quale il diritto acquisito deve poi essere esercitato.

La decadenza e la Prescrizione vanno sempre eccepite a pena di decadenza, fate molto attenzione, chi vi dice non fare nulla è tutto prescritto non possono farti nulla è un consiglio completamente privo di fondamento giuridico. Bisogna proporre ricorso altrimenti si dovrà pagare senza possibilità di difesa.

Interruzione e sospensione sono possibili solo per la prescrizione:

La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si instaura un giudizio, così come viene interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (art. 2943 c.c.).

 I’ipoteca e fermo non sono idonei ad interrompere la prescrizione

Gli accertamenti fiscali vanno notificati a pena di decadenza entro i seguenti temini:

Art. 43 del Dpr 600/73 e art. 57 Dpr 633/72

Fino a Unico 2016 periodo d’imposta  2015 continuano ad operare i vecchi termini che sono fissati:

Al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

Al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere presentata.

Legge di Bilancio per il 2016 (L. 208/2015) Da Unico 2017 periodo d’imposta  2016 operano i nuovi termini Al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

Al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere presentata.

Si rammenta che in caso di dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2 del Dpr 322/1998 i termini per notificare l’accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, anche se ma soltanto  limitatamente agli elementi oggetto della rettifica.

A decorrere dal 2018 un livello di affidabilità fiscale (Isa) pari a 8 riconosicuto ai contribuenti che abbiano compilato in maniera fedele il relativo modello Isa fanno scattare il regimne premiale, ossia i termini per l’accertamento sono ridotti di un anno.

Raddoppio dei termini (vigente fino a Unico 2016)

Il raddoppio dei termini, finalmente abolito, ma vigente fino a Unico 2016, stabilisce che se il contribuente viene denunciato penalmente per un reato fiscale, i termini da 4 passamo a 8.

Nel termpo si sono presentati due problemi, il primo è se il contribuente viene assolto, il raddoppio vale ,lo stesso? Purtoppo si, anzi l’amministrazioen finanziaria ha fatto uso allegro di tale norma per raddoppiarsi i termini. Il secondo è se la denuncia ha valore se presentato dopo lo spirare dei 4 anni e non prima, la Giurisprudenza ha ritenuto che la denuncia dovesse intervenire prima (almeno quello pro contribuente), poi è intervenuto il legislatore che ha stabilito che la denuncia deve intevenire prima dello spirare del termine ordinario dei 4 anni. Per cui in base al D.Lgs. n. 128/2015, in forza delle quali la denuncia penale idonea a far scattare il raddoppio dei termini deve essere presentata prima della scadenza prevista per l’accertamento.

Per i periodi d’imposta precedenti al 2016, in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia ex art. 331 cpp per uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000, si continua ad applicare il raddoppio dei termini relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione: per le considerazioni di cui sopra il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione Finanziaria (in cui è ricompresa la Guardia di Finanza) sia stata presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di decadenza per l’accertamento.

l’art. 1, comma 132, della Legge di Stabilità 2016 introduce una disciplina transitoria prevedendo che, per i periodi d’imposta antecedenti al 2016, rimangano operative le previgenti disposizioni in materia di raddoppio dei termini.

Termini raddoppiati  nel caso di omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, per attività detenute all’estero in paradisi fiscali (cosidetti Paesi black list).

Prima di verificare i termini di decadenza, valutate anche se siete beneficiari del regime premiale, che riduce i termini di accertamento di un anno, i vantaggi possono essere di seguito riepilogati:

Regime premiale previsto dall’articolo 10 del decreto legge 6  dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214

Vantaggi

1.la preclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplicidi cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 600/1973 e all’articolo 54, comma 2, del D.P.R.

633/1972;

2.la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43 del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 57, comma 1, del D.P.R. 633/1972;

3. Ammissibilità alla determinazione sintetica del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 600/1973 (redditometro), a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

Napoli,li 03/10/2021

Dott. Giuseppe Marino

,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *