Dichiarazione sempre emendabile anche oltre i 90 gg ed anche in sede contenziosa, sia si tratti di IIDD sia si tratti di Iva o Irap, alla luce del nuovo art. 2 del Dpr 633/1998 in vigore dal 30/06/2019, come modificato dal Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 Articolo 4 bis
Cassazione Sez. Tributaria ordinanza n. 18405 del 30/6/21 della Corte di Cassazione
Dall’esame accurato della norma (art. 2 del Dpr 633/1998) emerge chiaramente che il contribuente può nei termini degli accertamenti fiscali (attualmente 5 anni) procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi, il termine di 90 gg allo spirare del quale la dichiarazione si considera omessa, ha valenza soltanto ai fini sanzionatori.
La sanzione tra l’altro è anche evitabile, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, quindi se ad esempio presento la dichiarazione Unico 2011 entro il 30/11/2021, e dopo un anno mi rendo conto di ver fatto un errore, sia esso a favore o contro, posso sempre ripresentarla entro 5 anni, sarà considerata omessa soltanto ai fini sanzionatori, però se contestualmente pago la sanzione ridotta del ravvedimento non sono nemmeno più sanzionabile. Questa è in estrema sintesi di quanto esposto tecnicamente sei paragrafi successivi.
Secondo l’agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 2 del Dpr 633/1998, Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione ( ultimo giorno dell’undicesimo messe successivo al periodo d’imposta), salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.
Al comma 8 del medesimo art.2 del Dpr 633/1998 viene stabilito che: Salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Dalla lettura della norma è chiaro che la dichiarazione è valida ai fini della riscossione e lo deve essere anche ai fini di eventuali vantaggi per il contribuente. Quindi l’aggettivo omessa, rileva ai soli fini sanzionatori e la possibilità di correggere la dichiarazione trova il suo limite nei termini di decadenza dell’accertamento ex art. 43 del Dpr 600/73
La dichiarazione dei redditi, viziata da un errore di fatto o di diritto, è sempre emendabile e ritrattabile, anche in presenza di un contenzioso tributario, non solo quando si rimuove un danno erariale, ma anche quando al contribuente possano essere addebitati oneri diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico
In tal senso Cassazione ordinanza n. 18405 del 30/6/21 della Corte di Cassazione
La Cassazione con sentenza n. 13378 del 2016 delle Sezioni Unite statuisce: «il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2 dpr 322/1998, e dall’istanza di rimborso, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria».
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1862 depositata il 28 gennaio 2020 intervenendo in tema di emendabilità delle dichiarazioni fiscali per la correzione di errori di fatto e di diritto ribadendo che “l’emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all’Amministrazione fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione; ciò per l’impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della oggetti va correttezza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.). Il contribuente non solo può contestare, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all’Amministrazione finanziaria, l’atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico; ma tale contestazione impugnando la cartella esattoriale, è l’unica possibile non essendogli consentito di esercitare alcuna possibilità di rimborso dopo il pagamento della cartella.
Napoli,li 27/07/2021
Dott. Giuseppe Marino
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