La mancata eccezione di prescrizione non sollevata su una intimazione precedente non impugnata, non impedisce di farla rilevare su quella successiva, anche se quest’ultima è tempestiva.

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La mancata eccezione di prescrizione non sollevata su una intimazione precedente non impugnata, non impedisce di farla rilevare su quella successiva, anche se quest’ultima è tempestiva.

Se ad esempio ricevo una cartella il 31/12/1990 non la impugno, successivamente ricevo un intimazione di pagamento il 07/01/2021 oltre dieci anni e nemmeno  non la impugno, poi ne ricevo un’altra il 06/09/2024, posso in ogni caso far rilevare la mancata interruzione della prescrizione della prima intimazione notificata il 07/01/2021 oltre i deici anni dalla notifica della cartella, anche se la prima intimazione non è stata impugnata.

Indipendentemente dall’impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata – peraltro, nell’ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione.

Riferimenti normativi: art. 19 Dlgs 546/1992

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 16743/2024, Cass. 2616/2015; Cass. 26129/2017; Cass. 1230/2020

In sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione, il contribuente può fare valere la prescrizione eventualmente maturata tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento presupposte e quella di notifica del primo avviso di intimazione non impugnato. Nel richiamare propri precedenti sul punto (cfr. Cass. 2616/2015; Cass. 26129/2017; Cass. 1230/2020), i giudici di legittimità hanno spiegato che l’avviso di intimazione, sebbene contenente l’esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, di per sé non è un atto previsto tra quelli di cui all’art. 19, D. Lgs. n. 546/1992. Conseguentemente, l’impugnazione di tale avviso costituisce una facoltà e non un obbligo per l’interessato che, come nella specie, non ha alcun onere di impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere la prescrizione dei crediti erariali già maturata.

Quindi non sussiste l’onere d’impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l’eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione; l’eccezione di prescrizione, pertanto, può correttamente essere proposta in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione nn essendo l’intimazione un atto obbligatoriamente impugnabile.

Napoli,li 08/09/2024

Avv. Giuseppe Marino