La mancata impugnazione dell’intimazione precedente non solo non rende definitiva la pretesa, ma non preclude l’eccezione di prescrizione non interrotta sulla intimazione successiva.
L’intimazione non costituisce titolo della pretesa, ma deve considerarsi soltanto un atto finalizzato a riattivare il titolo scaduto, per cui la mancata impugnazione non rende definitiva la pretesa.
Non solo, la mancata impugnazione di una intimazione notificata fuori termine di prescrizione, non rende definitiva la pretesa, essendo possibile al contribuente far valer la mancata interruzione della prescrizione sulla intimazione successiva.
In sostanza l’avviso di intimazione non essendo esplicitamente elencata nell’art. 19 del Dlgs 546/1992
Riferimenti normativi: Art. 2946 cc, art. 19 Dlgs 546/92
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 16743/2024 pubblicata il 17/06/2024, Cass.n. 2616 del 11/02/2015; Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020
La CTR Lazio nella sentenza in oggetto (Cass. 16743/2024 pubblicata il 17/06/2024) sosteneva che i crediti recati dalle cartelle di pagamento, tutte notificate tra il 06/10/2000 e il 20/09/2005, non sarebbero prescritti. In particolare: i) non potrebbe farsi valere la prescrizione eventualmente maturata in data antecedente alla notificazione delle cartelle di pagamento, atteso che la stessa avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazione delle menzionate cartelle; ii) non potrebbe farsi valere la prescrizione successivamente maturata perché non sarebbe stato impugnato l’avviso di intimazione notificato il 04/02/2016; iii) non sarebbe maturata la prescrizione ordinaria decennale tra la data di notificazione di quest’ultima intimazione e quella di notificazione dell’atto impugnato nel presente giudizio (22/01/2018).
Orbene, mentre l’affermazione sub i) è sicuramente corretta, in quanto il contribuente avrebbe dovuto fare valere l’eventuale prescrizione del credito maturata antecedentemente alla notificazione delle cartelle di pagamento in sede di impugnazione di dette cartelle, allo stesso regolarmente notificate, non altrettanto può dirsi con riferimento alle statuizioni sub ii) e iii).
Invero, indipendentemente dall’impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata – peraltro, nell’ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione.
L’avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l’esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass.n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l’avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
Napoli,li 17/06/2024
Avv. Giuseppe Marino