La motivazione dell’atto tributario non è integrabile in udienza e deve sussistere ab origine, diversamente si comprometterebbe il diritto alla difesa del contribuente.
La Cass. a SSUU n.19854/2004 diede le linee guida alla base di numerosissime sentenze che si sono susseguite nel tempo e tutte dettagliatamente riportate.
Vi segnalo tutte le sentenze della Suprema Corte, in base alle quali la motivazione non è integrabile nel processo, ma deve sussistere al momento dell’emanazione dell’atto. Questo è un principio sacrosanto, in quanto diversamente verrebbe compromesso il diritto alla difesa del contribuente, visto il divieto di motivi aggiunti nel processo tributario, sono tantissime le sentenze a sostegno di questa tesi, la più interessante è la 2203/2004, in base alla quale la finalità dell’avviso di accertamento non è solo quello di incalanare la pretesa tributaria (provocatio ad opponendum, ma anche quello di garantire al contribuente un adeguato diritto alla difesa consentendogli in modo compiuto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base della pretesa. Una recente sentenza di segno opposto costituisce un vero abberatio giuridico, che contrasta anche con una sentenza a sezioni unite che abbiamo dimenticato la Cassazione a SSUU 19854/2004
Riferimenti normativi: Art.3 L. 241/1990 – Art. 7 Legge n. 212 del 2000. Art. 42 Dpr 600/73, art.24 C.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SSUU 19854/2004–Cass. 2203/2004-Cass.1905/2007-Cass.23248/2014-Cass.3414/2017-Cass.12400/2018-Cass.25450/2018-Cass.4176/2019-Cass.4176/2019-Cass.19810/2019-Cass.23046/2019-Cass.14931/2020-Cass.31976/2021
Massime: La motivazione dell’atto tributario non è integrabile in udienza e deve sussistere ab origine e costituisce lo strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa del contribuente e, pertanto, nell’atto impositivo devono essere indicati tutti gli elementi che l’Ufficio pone alla base della pretesa fiscale. Questi elementi costituiscono i limiti del processo tributario stante la natura impugnatoria, per cui l’Amministrazione non può integrare le proprie ragioni dopo che l’atto sia stato impugnato in Commissione Tributaria, oppure in corso di giudizio.
L’inadempimento di tale obbligo motivazionale è certamente espressione della violazione dei canoni generali della collaborazione e della buona fede, atteso che le suddette perizie (di cui si è omessa l’allegazione) non erano atti conosciuti o conoscibili dal contribuente, con conseguente compressione del suo diritto di difesa (art. 24 Cost.), non essendo chiare le ragioni, già al momento della notifica dell’atto.
Napoli,li 11/11/2021
Dott. Giuseppe Marino
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