Per anni Equitalia, attuale agenzia entrate riscossione e gli Enti locali hanno fatto uso in modo illegittimo di società private per notificare le cartelle esattoriali, io personalmente ho iniziato la battaglia nel lontano 2006, battaglia che si concluse con la prima sentenza della Commissione Tributaria di Torino n. 923/02/2017 depositata il 10/07/2017, la prima che ebbe il coraggio di ammettere la grave irregolarità.
A questa sentenza ne seguirono molte altre, perché mettersi contro il sistema necessita di un piccolo incentivo, fino a quando lo Stato allarmato ha liberalizzato il servizio postale anche in materia di notificazione del circuito amministrativo giudiziario, attuando la direttiva n. 2008/6/CE e introdusse il regime dalla L. n.124/2017, istituendo appositi albi.
Per poter comprendere l’evoluzione normativa bisogna tener presente la data del 10/09/2017, prima non era assolutamente consentito, da questa data è ammesso l’utilizzo si società private, ma a condizione che siano iscritte nell’apposito albo con il relativo titolo abilitativo.
Le numerose sentenze che si sono susseguite erano tutte concordi dal ritenere completamente inesistenti e non nulle, quindi non sanabili ex art. 156 cpc, le notifiche effettuate da società private per conto dell’amministrazione finanziaria per tutto il periodo anteriore alla famigerata data del 10/09/2017.
Le cartelle venivano ritenute viziate di inesistenza della notificazione, ipotesi quest’ultima che si realizza quando manchi del tutto la notificazione, ovvero sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, come nel caso specifico. Cassazione Civile Sez. I, 11-10-1999, n. 11360 – Corte Cass. n. 8372 del 1995 e Cass. n. 11360 del 1999.
L’amministrazione finanziaria, lancia il grido d’allarme, facendo presente il pericolo di vedersi annullati atti per milioni di euro, provocando una serie di sentenze pro fisco, che invece sostengono la nullità e non la inesistenza della notificazione ed ecco che interviene la Cassazione a Sezioni Unite che con la sentenza 10 gennaio 2020, n. 299 stabilisce che: “È nulla, non inesistente, la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. n.124/2017 . La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo.”
Ciò premesso se vi trovate in presenza di una notificazione effettuate da società privata non fate riscorso altrimenti sanate, eccepito la nullità sull’atto successivo.
Ricostruiamo il percorso normativo
L’art. 4 del D. Lgs. n. 261/1999 stabilisce al comme 5: Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l’attività della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica. E’ chiaro che la notificazione delle cartelle e degli atti tributari poteva avvenire solo tramite il fornitore del servizio universale (ossia Poste Italiane).
In attuazione della direttiva n. 2008/6/CE, effettuata con Dlgs 58/2011 viene introdotto il regime dalla L. n.124/2017, eliminando per sempre il monopolio di Poste Italiane dal 10/09/2017 come previsto dall’art. 1, commi 57 e 58, Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e riconoscendo la facoltà di rilasciare licenze a società private che devono avere requisiti tali da garantire l’ordine pubblico che verranno stabiliti dal ministero della Giustizia, nonostante l’istituzione dell’albo è tardiva e nessun criterio di individuazione dei soggetti da abilitare veniva posto in essere .
Pertanto andate a controllare che all’epoca delle notifiche la società sia stata effettivamente autorizzata.
Dott. Giuseppe Marino
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