La Prescrizione della tassa automobilistica o il bollo auto è di tre anni e la mancata annotazione al Pra non osta allo sgravio dell’imposta.
In modo non corretto il balzello che grava sulle auto, la chiamiamo tassa automobilistica. Tassa non lo è più. Tant’è vero che da tassa di circolazione (che si pagava solo se si circolava) è stata trasformata in imposta di possesso (l’imposta si paga per il semplice possesso al contrario della tassa di circolazione che si pagava per circolare).
Quindi il presupposto del pagamento è la semplice titolarità al PRA
La prescrizione della tassa automobilistica è di tre anni, il cui termine spirato fà decadere l’ente dal diritto alla riscossione ex art. 5 della legge 28/02/83 n.953 – come modificato dal D.L. 6 gennaio 1986, n. 2. (Gazz. Uff. n. 4 del 7 gennaio 1986) All’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma cinquantunesimo è sostituito dal seguente “L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”;
Ad esempio auto immatricolata a Gennaio 2020, scadenza febbraio 2020, prescrizione febbraio 2023
In tal senso anche la giurisprudenza:
La Corte Cass., Sez. I civ. con Sent. n. 3658 del 28 febbraio 1997 (dep. il 28 aprile 1997) ha stabilito che: Il pagamento della tassa di possesso sugli autoveicoli deve avvenire entro il nuovo termine di tre anni così come previsto dall’art. 3, DEL D.L. n. 2/1986 che ha determinato la modifica del precedente termine prescrizionale biennale stabilito dal disposto dell’art. 5, D.L. n. 953/1982.
La mancata annotazione al PRA non osta allo sgravio dell’imposta, la presunzione assoluta di titolarità non aveva riscontro normativo come stabili la Corte Costituzionale con la sentenza n. 164 del 1993 in riferimento alla mancata annotazione presso il PRA della perdita del possesso del veicolo e indicava che “sia la trascrizione che l’annotazione non pongono una presunzione assoluta, ma solo una presunzione relativa che può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa”
La consulta stabili’ che : É previsto (artt. 2683 e segg.) l’obbligo della trascrizione nel pubblico registro automobilistico degli atti di trasferimento o, comunque, di modificazione della proprietà, di costituzione e di modificazione dell’usufrutto, degli atti di rinuncia, delle transazioni, degli atti di espropriazione e delle sentenze che operano i suddetti mutamenti del soggetto titolare del diritto. L’art. 59 del codice della strada di cui al d.P.R. n. 359 del 1959, ormai abrogato, disponeva che il proprietario dell’autoveicolo doveva comunicare entro 10 giorni al pubblico registro, tra l’altro, il trasferimento della proprietà dell’autoveicolo, mentre l’ufficio doveva effettuare tempestivamente le relative annotazioni nel registro. L’art. 94 del nuovo codice stradale di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, obbliga la parte interessata, in caso di trasferimento della proprietà dell’autoveicolo, di costituzione di usufrutto, di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, di richiedere la trascrizione dell’atto al pubblico registro automobilistico entro sessanta giorni dalla data della sottoscrizione dell’atto autenticata o giudizialmente accertata; l’ufficio provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati nonchè all’emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà, al rinnovo e all’aggiornamento della carta di circolazione. É posta a carico degli inadempienti una sanzione amministrativa. É anche prevista la possibilità di fare annotare nel pubblico registro la perdita della proprietà o del possesso per causa di forza maggiore, per fatto del terzo, per provvedimento dell’autorità nonchè la sospensione del pagamento in caso di affidamento dell’autoveicolo per la vendita ad imprese autorizzate e, comunque, abilitate al commercio di beni della specie. L’obbligo di diligenza dell’interessato, diretto a far sì che sussista corrispondenza tra le risultanze del registro e la situazione reale, non fa venir meno, però, l’applicabilità dei principi regolatori della materia. Non è requisito di validità o di efficacia degli atti di trasferimento dell’autoveicolo (il termine è comprensivo di tutti i negozi o atti che importano il mutamento del titolare del suddetto bene). Così, anche l’annotazione nel pubblico registro ha finalità fiscale; ed è diretta ad agevolare per l’amministrazione l’individuazione dell’obbligato al pagamento della tassa. Sicchè si deve ritenere che sia la trascrizione che l’annotazione non pongono una presunzione assoluta ma solo una presunzione relativa che può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa.
In tal senso anche la Cassazione (sent. n. 38823/16 del 20/09/16) che ha stabilito che l’atto di vendita è sufficiente per evitare sanzioni e responsabilità del precedente proprietario. In passato, il problema maggiore (prima di tale pronuncia) ricadeva sul venditore, proprio come nella fattispecie, che, nonostante l’alienazione, a causa della mancata trascrizione, obbligo dell’acquirente, si vedeva recapitare multe, tassa di circolazione e sanzioni in quanto ultimo proprietario risultante al PRA.
Eventuali Leggi regionali di proroga dei termini sono illegittimi – Corte Costituzionale Sent. n. 311 del 2 ottobre 2003 (dep. il 15 ottobre 2003) : È costituzionalmente illegittimo l’art. 24, comma 2, della Legge Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15, che ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2003 del termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche spettanti alla Regione relativamente all’anno 1999. (La Corte ha stabilito che “il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito, nonché l’attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo” che non può definirsi come tributo proprio della regione dal momento che la tassa è stata “attribuita” alle regioni, ma non “istituita” dalle stesse)che una eventuale proroga del termine di prescrizione triennale effettuata dall’ente con legge regionale e’ da considerarsi illegittima ed incostituzionale in quanto costituisce una violazione dell’art.117 della costituzione commi 1,2 e 4, che attribuisce tale potere esclusivamente allo stato come sancito dalla sentenza della corte costituzionale n. 296 del 26/09/2003.
Dott. Giuseppe Marino
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