La proroga covid dei termini di notifica degli atti tributari solo per quelli effettivamente in scadenza al 31/12/2020 e non a cascata per gli anni successivi

05092022

La sospensione covid può operare solo con riferimento all’anno in cui si è verificato l’evento eccezionale e non a cascata sulle annualità successive.

L’agenzia delle Entrate ha dal 2020 ottenuto il favore di giudici tributari per la decadenza dei termini, che sono stati prorogati a cascata anche per gli anni successivi a quello effettivamente in scadenza.

L’art. 67 del decreto-legge 18/2020, al comma 4 fa un rinvio all’art. 12, comma 1 del Decreto Legislativo 159/2015, che prevede che la sospensione può operare solo con riferimento all’anno in cui si è verificato l’evento eccezionale e non a cascata sulle annualità successive, ossia soltanto per gli atti in scadenza effettivamente al 31/12/2020. E questo principio va applicato non soltanto al caso specifico del Covid-19, ma in relazione ad ogni evento eccezionale che dovesse determinare la sospensione dei termini di versamento.

Riferimenti normativi: Art. 67 del decreto-legge 18/2020, al comma 4, Art. 12, comma 1 del Decreto Legislativo 159/2015

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino sentenza n. 890/6/222 del 21/11/2022, Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato sentenza n. 87/2/23 del 31.10.2023, Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina sentenza n. 974/23 del 25.10.2023, Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano sentenza n. 537/2023 del 16.02.2023.

 

La sospensione dei termini di accertamento stabiliti per il periodo 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020 dall’art. 67 del D. L. n. 18/2020 ha natura speciale ed eccezionale legata all’emergenza Covid-19, essendo l’intenzione del legislatore quella di consentire agli Uffici Finanziari di espletare le proprie funzioni non risentendo di quel tempo (85 giorni) in cui l’esercizio delle stesse era stato inibito dalla normativa emergenziale. Ciò proprio in contrapposizione al fatto che, per lo stesso periodo di tempo, i contribuenti avevano potuto fruire della sospensione dei termini di versamento e di adempimento delle proprie obbligazioni tributarie, per un corretto bilanciamento dei due interessi contrapposti ciò vale, ed è abbastanza chiaro, in relazione all’anno in cui si è verificato l’evento eccezionale, dovendosi escludere ogni effetto a “cascata” sulle annualità successive. In definitiva, i termini di sospensione di decadenza e prescrizione valgono, in riferimento all’anno colpito dall’evento eccezionale, per un corrispondente periodo di tempo rispetto a quello riconosciuto a favore dei contribuenti…” (art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2015). Non si può, pertanto, ritenere, come invece fa l’agenzia delle entrate, che la volontà del legislatore fosse quella di differire i termini di accertamento ex art. 43 del D.P.R. n. 600/73 anche in relazione a periodi “lontani” rispetto alla cessazione dell’emergenza. Infatti l’art. 157, comma 1, del D.L. n. 34/2020 recita: “ gli atti di accertamento per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’art. 67, comma 1, del D.L. n.18/2020, scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Appare del tutto illogico anche solo ipotizzare che il legislatore abbia, nel contempo, imposto il rispetto del termine decadenziale in scadenza il 31 dicembre 2020, anni di pandemia, e lo abbia, invece, prorogato di 85 giorni per gli accertamenti degli anni successivi, i cui termini di decadenza andavano o andranno a scadere quando l’emergenza è stata ormai superata.

Ciò in base al fatto che i termini sono disciplinati in modo chiaro e puntuale solo dall’art. 157, comma 1, del D.L. n. 34/2020. In tal senso Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino sentenza n. 890/6/222 del 21/11/2022, Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato sentenza n. 87/2/23 del 31.10.2023, Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina sentenza n. 974/23 del 25.10.2023, Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano sentenza n. 537/2023 del 16.02.2023.

la stessa Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale di Roma che, con Direttiva n. 13/2024, ha espressamente invitato gli Uffici a non considerare più la proroga degli 85 giorni per gli accertamenti in scadenza ordinaria al 31 dicembre, programmando l’attività di controllo in modo da attivare e concludere i procedimenti impositivi entro i termini “ordinari” di decadenza, evitando di avvalersi dei differimenti previsti dalla normativa vigente (articolo 67, comma 1, del D.L. n.18 del 17.03.2020 e art. 5 , comma 3 bis, del D. Lgs. n. 218 del 19.06.1997). L’Agenzia delle Entrate, in sostanza, ha recepito l’orientamento univoco dei giudici tributari di primo grado che hanno bocciato gli accertamenti in scadenza il 31.12.2022 che gli Uffici avevano notificato nel 2023, applicando la cosiddetta “proroga a cascata” di 85 giorni, valida, invece, solo per l’anno 2020 (causa emergenza Covid-19).

Ovviamente le seguenti norme sono state violate:

L’art.3 della L.212/2000 stabilisce che I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati. Tale norma ormai è rimasta al di fuori del diritto vivente, perché viene sistematicamente violata.

L’art. 2964 cc sulla inapplicabilità di regole della prescrizione, stabilisce che quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all’interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti. Di conseguenza alla decadenza non si possono applicare né sospensione, né interruzione.

L’art. 12 del Dlgs 159/2015  ha sancito un principio generale in base al quale ci deve essere una sostanziale equiparazione tra termine di sospensione dei pagamenti per i periodi emergenziali (terremoti, epidemie..), con quelli processuali e di decadenza o prescrizione degli atti.

Tale principio non è stato rispettato, in quanto c’è una sostanziale disparità tra termini di sospensione e termini per le notifiche degli atti, questi ultimi più ampi e generosi tali da squilibrare l’equilibrio voluto dal Legislatore.

L’art. 12 del Dlgs 159/2015 prevede una soluzione molto equilibrata poiché stabilisce che la sospensione dei termini di versamento dei tributi per eventi eccezionali (che viene fatta a favore dei contribuenti) comporta in maniera automatica anche la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione in favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.

Napoli 10/09/2024

Avv. Giuseppe Marino

 

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