La proroga dei termini per gli accertamenti covid 19

La proroga dei termini per gli accertamenti a seguito del covid 19

Accertamenti da generare nel 31/12/2020 e notificare entro il 31/12/2021

Il Decreto Legge n. 34/2020, ha disposto anche specifiche misure che impattano sulla sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori. n deroga a quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica in liquidazione, per i quali i termini di decadenza, senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’08 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento dei tributi”.

Ma come si  fa a vedere se gli atti dell’agenzia delle entrate sono emessi entro il 31/12/2020? Bisogna andare sul sito dell’agenzia delle entrate a verificare il Glifo https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlifo/IVerificaGlifo.jsp

Inserire l’Identificativo documento e il Codice di verifica del documento (CVD), che si trovano stampati a pie di pagina del frontespizio dell’avviso di accertamento inviato

Se l’ufficio lo riporta la data è anche rilevabile sula protocollo, rilevabile in altto sul frontespizio

Per le cartelle invece bisogna vedere la data di esecutività del ruolo rilevabile all’interno della cartella nel dettaglo degli addebiti.


L’omessa dichiarazione è pericolosissima, perché oltre al termine di sette anni per gli accertamenti si rischia anche la denuncia penale se per ogni singola imposta (irpef, iva, add..)   evasa in base all’articolo 5 del DLgs n 74/2000 si supera il limite di 50.000 euro.

L’art.5 del Dlgs 74/2000 stabilisce che: È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. Pensate che l’associazione a delinquere è punita con 5 anni.


Ricostruzione dell’evoluzione normativa dei termini per gli acecrtamenti.

I termini per le notifiche degli accertamenti, a pena di decadenza, entro specifici termini previsti dagli articoli 43 del Dpr 600/73 e art. 57 Dpr 633/72

Fino ai periodi d’imposta precedenti a quelli in corso al 31/12/2016, ossia fino a Unico 2015 continuano ad operare i vecchi termini che sono fissati:

Al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

Al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere presentata.

Successivamente la Legge di Bilancio per il 2016 (L. 208/2015) ha modificato i termini di accertamento relativi ai periodi d’imposta dal 2016 in avanti. Da Unico 2017 operano i nuovi termini che sono fissati:

Di conseguenza, entro il 31 dicembre 2019 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, gli avvisi di accertamento relativi:

Al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

Al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere presentata.

Si rammenta che in caso di dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2 del Dpr 322/1998 i termini per notificare l’accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, anche se ma soltanto  limitatamente agli elementi oggetto della rettifica.

Dott. Giuseppe Marino

 

 

 

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