La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, la responsabilità da contatto sociale
La differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sussiste in due differenti discipline, sebbene sussistono norme comuni quali l’art. 2056 c .c. che, in ordine alla determinazione del risarcimento, rinvia ai criteri dettati in tema di responsabilità contrattuale art. 1223 cc (risarcimento danni e mancato guadagno)
Quindi l’art. 1223 del cc sia applica ad entrambe le responsabilità.
La differenza risiede nell’onere della prova e nel termine di decadenza dell’azione.
Nella responsabilità contrattuale l’art. 1218 c .c. pone una presunzione di colpa che cade solo quando il debitore provi che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ed è il debitore che deve provare che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. Ovviamente il danno lo dovrà provare il danneggiato, perché non basta la negligenza o la non corretta esecuzione della prestazione, ma è necessario che tale inadempienza abbia causato un danno, che deve essere provato dal danneggiato.
L’azione di risarcimento danni della responsabilità contrattuale si prescrive dopo 10 anni.
Nella responsabilità extracontrattuale è il danneggiato creditore che deve provare, non solo il danno subito, ma anche il nesso causale materiale ossia l’esistenza del rapporto con quel soggetto, che nella responsabilità contrattuale è provata dal contratto.
Nella responsabilità extracontrattuale o aquiliana la colpa dell’autore dell’illecito deve essere sempre provata dal creditore ossia da chi pretende il risarcimento, secondo la regola generale per cui chi fa valere un diritto deve provarne tutti i fatti costitutivi della sua pretesa (art. 2697 c. c.). Il danneggiato ha l’onere di dimostrare la ricorrenza del fatto illecito in tutte le sue componenti e quindi anche la colpa dell’autore (art. 2043 c. c.).
L’azione di risarcimento danni della responsabilità extracontrattuale si prescrive dopo 5 anni.
Un’altra differenza è nel nesso causale
Il risarcimento extracontrattuale implica un doppio nesso causale e di conseguenza una doppia indagine. Nella responsabilità contrattuale le parti sono precostituite, nella responsabilità extracontrattuale dobbiamo prima trovare il nesso causale per individuare il soggetto (causalità di fatto) e poi quello che ci consente di individuare il nesso causale tra condotta di quel particolare soggetto e l’evento (causalità giuridica).
Il nesso di causalità o nesso eziologico, non trova alcuna definizione esplicita nel codice civile (Cass. n. 10812/2019), pertanto si applica l’art. 40 del codice penale, in quanto compatibile.
Nel civile sia applica il principio più probabile che non, nel penale oltre ogni ragionevole dubbio.
Quindi la probabilità del nesso causale o eziologico, nel civile è molto meno forte di quello penale.
La centralità del tema in esame emerge con tutta evidenza ove si consideri che attraverso la causalità, da un lato, si imputa il fatto illecito al responsabile (causalità di fatto) e, dall’altro, si selezionano tra le conseguenze pregiudizievoli consequenziali al fatto quelle che sono risarcibili (causalità giuridica).
La norma di cui all’art. 1223 c.c. (applicabile sia alla responsabilità contrattuale sia a quella extracontrattuale) regola il nesso di causalità giuridica (che danno e in che misura lo si è cagionato), mentre il nesso di causalità materiale (chi ha fatto il danno) è regolato esclusivamente dai principi penali di cui all’art. 40 c.p. e all’art. 41 c.p., con conseguente distinzione tra causalità di fatto ossia l’esistenza del rapporto tra due soggetti in relazione all’evento dannoso (contenuta nelle norme penali) e causalità giuridica ossia la conseguenza (contenuta nelle norme civili art. 2056 c.c. e all’art. 1223 c.c.).
Ricordatevi sempre che l’indagine sul nesso causale si basa su principi diversi, nella responsabilità penale, vige il principio della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, nella responsabilità civile invece vige il principio della responsabilità più probabile.
Applicabile è l’art. 1227 del cc (applicabile sia alla responsabilità contrattuale sia a quella extracontrattuale).
L’art. 1227 del cc si compone di due commi, il primo parla di concorso a cagionare il danno del creditore, nel caso specifico, ad esempio il fumatore che pur consapevole dei danni continua a fumare per anni e in modo smisurato. Il secondo parla di ordinaria diligenza, ossia il caso in cui un soggetto investito, si rialza e rifiuta di farsi controllare in ospedale per poi morire con una emorragia interna.
Se ad esempio un fumatore accanito, si ammala di tumore e muore e gli eredi facciano un azione di responsabilità contrattuale nei confronti della società produttrice delle sigarette. Si accerterà quindi che il fumatore ha avuto un concorso di causa del suo decesso per l’elevato numero di sigarette fumate.
Quindi dall’indagine del primo nesso eziologico (materiale) emerge che la società produttrice delle sigarette, non ha colpa in quanto il comportamento prolungato ed eccessivo di uso di sigarette del fumatore rende applicabile il primo comma dell’art. 1227.
Un ulteriore discrimine tra primo e secondo comma dell’art. 1227 del cc, ha natura processuale. Relativamente al primo comma, l’indagine la può fare il giudice nel merito, il secondo comma per poter essere vagliato dal giudice (la diligenza) deve essere oggetto di eccezione in senso proprio.
Quindi la diligenza deve essere oggetto di specifica eccezione, con comparsa di costituzione e risposta 20 gg prima della prima udienza.
Un’altra componente della responsabilità civile è il danno risarcibile.
I danni risarcibili sono previsti nella responsabilità contrattuale ex art.1223 e sono il danno emergente (quello effettivamente patito e immediatamente rilevabile) e il lucro cessante (il mancato guadagno)
L’art. 2056 c .c. che, in ordine alla determinazione del risarcimento, rinvia ai criteri dettati in tema di responsabilità contrattuale art. 1223 cc (risarcimento danni e mancato guadagno).
Quindi i danni emergenti e lucro cessanti si applicano per espresso rinvio dell’art.2056 sia alla responsabilità contrattuale sia a quella extracontrattuale.
Un ulteriore problematica riguarda i danni non patrimoniali, l’art.2059 del cc, stabilisce che i danni non patrimoniali, devono essere stabiliti per legge, l’unica norma che prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali è l’art.185 del codice penale e quindi non sarebbe applicabile alcun danno patrimoniale in materia diversa da quella penale. Tale conclusione è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione, secondo un interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 32 della C. che sancisce il diritto alla salute il risarcimento danni non patrimoniali è applicabile anche alla responsabilità extracontrattuale. Successivamente la Cassazione a SSUU 2672/2008 ritenne applicabili i danni non patrimoniale anche alla responsabilità contrattuale.
In definitiva i danni non patrimoniali sono applicabili sia alla responsabilità contrattuale sia a quella extracontrattuale.
Ultima considerazione, quando la responsabilità civile scaturisce da un rapporto obbligatorio (ad esempio il medico che interviene a soccorrere una persona che si sente male obbligato dal giuramento professionale, oppure il cittadino che chiede istruzioni alla P.A.) pur non sussistendo un contratto, la giurisprudenza ha ritenuto che il rapporto obbligatorio sia equiparabile a un contratto di fatto e quindi si applica la responsabilità contrattuale ponendo a carico di colui che effettua la prestazione l’onere della prova della corretta prestazione, pur in assenza di un contratto.
Dott. Giuseppe Marino
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