La Revocazione nel processo tributario
La revocazione ordinaria e straordinaria, quando è possibile farla, motivi, esclusioni e termini.
La Revocazione nel processo tributario trova le sue regole nell’art. 395 del c.p.c., la revocazione costituisce un mezzo di impugnazione straordinario a critica vincolata basata su eventi eccezionali.
La revocazione trova la sua ratio nell’impedire turbative o deviazione del giudizio.
L’art.395 del c.p.c. limita la revocazione alle sentenze di appello e di unico grado (intese quelle sentenze di primo grado non impugnabili per legge o per accordo delle parti).
L’art. 398 c.p.c. comma 3 impone una procura speciale per la revocazione.
L’art. 395 c.p.c. comma 4, conferisce al giudice davanti al quale è proposta la revocazione di sospendere i termini per il ricorso per Cassazione.
La Revocazione si distingue in revocazione ordinaria e revocazione straordinaria.
La revocazione ordinaria può essere proposta nei termini di impugnazione ordinaria (6 mesi termine lungo e 60 gg termine breve).
La Revocazione straordinaria entro dieci anni ed è esclusa per i motivi 4 e 5.
Vediamo quali sono i motivi di revocazione:
L’art. 395 c.p.c. elenca 6 motivi eccezionali
- Dolo di una della parte
- Prove false
- Documenti decisivi che per causa di forza maggiore non era stato possibile produrre
- Errore di fatto (solo per la revocazione ordinaria)
- Sentenza in contrasto di giudicato con altra sentenza (solo per la revocazione ordinaria)
- Dolo del giudice
E’ chiaro dalla lettura dell’art. 395 del c.p.c. che i motivi alla base della revocazione straordinaria non devono essere rilevabili dalla sentenza e pertanto non possono essere oggetto di revocazione i motivi 4 e 5, per i quali è soltanto azionabile la revocatoria ordinaria.
Da quanto sopra riportato scaturiscono le seguenti direttive:
- La revocatoria è possibile solo per le sentenze della Commissione Tributaria Regionale e in primo grado solo per le sentenze di Ottemperanza, per le quali non è ammesso l’appello, ma direttamente il ricorso per Cassazione.
- La Revocazione straordinaria non è ammessa per i motivi rilevabili dalla sentenza ossia, i motivi 4 e 5 ossia Errore di fatto e Sentenza in contrasto di giudicato con altra sentenza
- Chi propone l’azione di revocazione ai sensi dell’art. 2697 del cc, deve provare il fondamento dell’azione (il dolo, la prova falsa etc..).
- Per la revocazione è necessaria una procura speciale ad hoc
- La sentenza che decide la revocazione è appellabile nei termini ordinari in Cassazione o in CTR se riguarda il primo grado unico (ottemperanza)
- La revocazione può essere un valido strumento per evitare la Cassazione, se ad esempio il Giudice non ha considerato una prova.
- E’ necessario chiedere la sospensione dei termnini per impugnare la sentenza in Cassazione alla CTR, se non la concede bisogna in ogni caso fare il Ricorso per Cassazione.
Napoli,li 30/11/2021
Dott. Giuseppe Marino
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