La Revocazione nel processo tributario

30.09.2021

La Revocazione nel processo tributario

La revocazione ordinaria e straordinaria, quando è possibile farla, motivi, esclusioni e termini.

La Revocazione nel processo tributario trova le sue regole nell’art. 395 del c.p.c., la revocazione costituisce un mezzo di impugnazione straordinario a critica vincolata basata su eventi eccezionali.

La revocazione trova la sua ratio nell’impedire turbative o deviazione del giudizio.

L’art.395 del c.p.c. limita la revocazione alle sentenze di appello e di unico grado (intese quelle sentenze di primo grado non impugnabili per legge o per accordo delle parti).

L’art. 398 c.p.c. comma 3 impone una procura speciale per la revocazione.

L’art. 395 c.p.c. comma 4, conferisce al giudice davanti al quale è proposta la revocazione di sospendere i termini per il ricorso per Cassazione.

La Revocazione si distingue in revocazione ordinaria e revocazione straordinaria.

La revocazione ordinaria può essere proposta nei termini di impugnazione ordinaria (6 mesi termine lungo e 60 gg termine breve).

La Revocazione straordinaria entro dieci anni ed è esclusa per i motivi 4 e 5.

Vediamo quali sono i motivi di revocazione:

L’art. 395 c.p.c. elenca 6 motivi eccezionali

  1. Dolo di una della parte
  2. Prove false
  3. Documenti decisivi che per causa di forza maggiore non era stato possibile produrre
  4. Errore di fatto (solo per la revocazione ordinaria)
  5. Sentenza in contrasto di giudicato con altra sentenza (solo per la revocazione ordinaria)
  6. Dolo del giudice

E’ chiaro dalla lettura dell’art. 395 del c.p.c. che i motivi alla base della revocazione straordinaria non devono essere rilevabili dalla sentenza e pertanto non possono essere oggetto di revocazione i motivi 4 e 5, per i quali è soltanto azionabile la revocatoria ordinaria.

Da quanto sopra riportato scaturiscono le seguenti direttive:

 

  1. La revocatoria è possibile solo per le sentenze della Commissione Tributaria Regionale e in primo grado solo per le sentenze di Ottemperanza, per le quali non è ammesso l’appello, ma direttamente il ricorso per Cassazione.
  2. La Revocazione straordinaria non è ammessa per i motivi rilevabili dalla sentenza ossia, i motivi 4 e 5 ossia Errore di fatto e Sentenza in contrasto di giudicato con altra sentenza
  3. Chi propone l’azione di revocazione ai sensi dell’art. 2697 del cc, deve provare il fondamento dell’azione (il dolo, la prova falsa etc..).
  4. Per la revocazione è necessaria una procura speciale ad hoc
  5. La sentenza che decide la revocazione è appellabile nei termini ordinari in Cassazione o in CTR se riguarda il primo grado unico (ottemperanza)
  6. La revocazione può essere un valido strumento per evitare la Cassazione, se ad esempio il Giudice non ha considerato una prova.
  7. E’ necessario chiedere la sospensione dei termnini per impugnare la sentenza in Cassazione alla CTR, se non la concede bisogna in ogni caso fare il Ricorso per Cassazione.

Napoli,li 30/11/2021

Dott. Giuseppe Marino

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