La richiesta di contributi inps su un accertamento tributario impugnato è illegittima

28012023

E’ illegittimo l’avviso di addebito Inps,emesso in seguito a un avviso di accertamento tributario impugnato innanzia alla Corte di Giustizia  Tributaria e quindi in assenza di una sentenza passata in giudicato, ovvero quando l’accertamento non è divenuto definitivo, l’avviso di addebito è nullo.

Riferimenti normativi: Art. 24 comma 3  Dlgs 46/99

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione sentenza n. 8379/2014, Cassazione sentenza n. 4032/2016, Tribunale di Parma- Sez. Lavoro n. 144/2016, Tribunale di Udine- Sez. Lavoro n. 285/2016, Tribunale di Lecce- Sez. Lavoro , sentenza n. 3571/2017 pubblicata il 12/10/2017, Tribunale di Lecce- Sez. Lavoro sentenza n. 196/2018 pubblicata il 23/01/2018 , Tribunale di Lucca – Sez. Lavoro sentenza n. 181/2018

E’ comportamento consolidato  dell’Agenzia delle Entrate, con gli accertamenti unificati / esecutivi   ai sensi del d.lgs. n. 241 e n. 462 del 1997, che a seguito di un  accertamento tributario, comunichi  i dati all’Inps, per emettere l’avviso di addebito finalizzato a chiedere  i contributi previdenziali  sul maggior reddito accertato.

Tale  comportamento è illegittimo, notificare al contribuente che ha fatto ricorso l’avviso di addebito dell’Inps in assenza di passaggio in giudicato della sentenza tributaria, ovvero in assenza della definitività dell’accertamento.

In tal senso di è pronunciato la Cassazione con la sentenza n. 8379 del 2014, che ha stabilito che è illegittimo l’avviso che richiama un precedente avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate impugnato dal ricorrente in quanto in base all’art. 25, comma 2, del dlgs 46/99, l’iscrizione a ruolo per i «crediti degli enti pubblici previdenziali» è subordinata alla definitività della sentenza tributaria.

Nel caso specifico Il ricorrente,  lamentava l’illegittimità dell’avviso di addebito perchè basato su un accertamento tributario giuridicamente inesistente (era stato addirittura annullato da una sentenza della Corte di giustizia Tributaria), senza motivazione in violazione dell’art. 3, comma 3, legge n. 241/90  e per violazione art. 25, comma 2, del dlgs 46/99, in quanto l’Inps aveva notificato l’avviso prima della definitività della sentenza tributaria.

L’art. 25, comma 2, del dlgs 46/99 sancisce che; i contributi sottoposti a gravame giudiziario» sono iscritti a ruolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo», dunque in assenza di passaggio in giudicato della sentenza, l’avviso è da ritenersi illegittimo.

Ciò premesso, non è legittimo chiedere i contributi al contribuente su un accertamento non diventato definitivo in presenza  del ricorso tributario e in assenza di una sentenza favorevole al fisco passata in giudicato.

In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l’art. 24 del d.lgs. 46/99 nel suo comma 3 prevede che: “Se l’accertamento effettuato dall’ufficio e’ impugnato davanti all’ autorita’ giudiziaria, l’iscrizione a ruolo e’ eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Ed ancora: per quanto concernela la possibilità di iscrizione a ruolo dei crediti di natura previdenziale, l’art. 24 del d.lgs. 46/99 nel suo comma 4 stabilisce: “In caso di gravame amministrativo contro l’accertamento effettuato dall’ufficio, l’iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall’articolo 25”.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8379 del 2014, ha pronunciato il seguente principio generale di diritto: in materia d’iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede il divieto di iscrizione a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice qualora l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l’accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall’ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l’Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest’ultima ipotesi, l’INPS sia messo a conoscenza dell’impugnazione dell’accertamento davanti all’autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”.

Napoli,li 28/01/2023

Avv. Giuseppe Marino

 

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