Con la Legge 31 agosto 2022, n. 130, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.204 del 01/01/2022, entratata in vigore il 16/09/2022 dopo 15 giorni di vacatio legis, ha portato alcune modifiche al Processo tributario.
In primis rilevo che la Legge è stata scritta in fretta e furia per incassare i 30 miliardi del PNRR, ma come al solito scritta male e non ha risolto i gravi mali che affliggono la giustizia tributaria.
La dipendenza dal Ministero dell’economia e delle finanze era il primo problema da risolvere, i giudici non possono garantire l’imparzialità se lavorano per il ministero che emette gli atti di accertamento e della riscossione.
La norma introdotta all’art. 7 del Dlgs 546/92 che impone l’onere della prova sempre a carico del fisco, pur essendo un vantaggio per i contribuenti, deve però essere coordinata con le numerose norme sostanziali, io personalmente ritengo che essendo una norma processuale speciale deroga tutte le norme sostanziali, però se fosse stata scritta meglio non sarebbe stato male, considerando poi che la Cassazione, poco favorevole ai contribuenti, potrebbe fornire un interpretazione facilmente pro fisco.
Entrano in scena i giudici di carriera, non tutti sanno che i giudici tributari sono per la stragrande maggioranza dediti ad altre attività o giurisdizioni e quindi non molto specializzati, nasce il giudice monocratico per i piccoli importi.
Dal 16/09/2022 le Commissioni tributarie provinciali e regionali assumono una nuova denominazione Corte di giustizia tributaria di primo grado e Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Non ritengo personalmente inammissibile un ricorso presentato con la vecchia denominazione, ma è sempre meglio adeguarsi immediatamente.
Viene introdotta la prova testimoniale, prima esclusa, in modalità differenti da quella civile, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale e soltanto per atti scritti, utilizzando un modello che predisporrà il ministero.
L’introduzione della prova testimoniale anche se limitata è comunque un pieno riconoscimento del diritto al difesa, del contribuente, che prima era purtroppo limitata.
Viene inoltre inserita a regime la possibilità dell’udienza da remoto, facoltà che consentirà a molti contribuenti di risparmiare sulle spese dei professionisti.
Viene introdotta la responsabilità dei funzionari che in sede di mediazione non annullano gli atti palesemente illegittimi.
Viene infine emesso un condono sulle liti in Cassazione su importi limitati (50.000 o 100.000 a seconda della soccombenza), pagando il 5 o il 20% con le modalità dell’ultimo condono emesso da Berlusconi.
Queste sono le norme che entrano in vigore dal 16/09/2022:
1) modifica della denominazione le Commissioni tributarie provinciali e regionali assumono una nuova denominazione Corte di giustizia tributaria di primo grado e Corte di giustizia tributaria di secondo grado. (artt. 1, comma 1, lett. a, e 4, comma 1, lett. a);
2) rilevanza dell’esito della mediazione ai fini della soccombenza in giudizio nonché ai fini della responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione (art. 4, comma 1, lett. e);
[«9 -bis In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione».]
3) Novità introdotte in materia di sospensione cautelare all’art. 47 d.lgs. n. 546/ in base alle quali: 1) il presidente fissa, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza cautelare, la camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare; 2) l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non può in ogni caso coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia. È stata inoltre abrogata la disposizione in base alla quale l’istanza di sospensione andava in ogni caso decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. La norma sembra applicabile alle istanze cautelari presentate successivamente al 16/09/2022;
[Testo consolidato dell’art. 47, commi 2 e 4: “2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. L’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia”; “4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile nella stessa udienza di trattazione dell’istanza. Il dispositivo dell’ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza” (in grassetto le modifiche apportate dalla legge)].
4) Novità introdotta in materia di ripartizione dell’onere della prova all’art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992: [Art. 6. Modifica all’articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992 “1. All’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5 -bis L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati»].
Modifiche applicabili ai ricorsi notificati in data successiva al 16/09/2022:
1) ammissibilità della prova testimoniale con le forme di cui all’art. 257-bis c.p.c. (art. 4, comma 1, lett. c);
[“c) all’articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257 -bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale»”.
Art. 257 bis Codice di procedura civile “Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone. Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione. Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice. Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione. Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma. Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma. Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato”].
2) rilevanza della proposta conciliativa ai fini della soccombenza e della determinazione dell’ammontare delle spese del giudizio (art. 4, comma 1, lett. d);
[“«2 -octies Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione»”].
3) conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria (art. 4, comma 1, lett. g, h).
Modifiche applicabili a decorrere dal 01/01/2023:
1) Viene inserita la figura del giudice monocratico (art. 4 comma 1, lett. b) – si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 01/01/2023.
Modifiche efficaci per i giudizi introdotti in primo e in secondo grado dal 01/09/2023:
1) Entra a regime l’udienza da remoto (art. 4, comma 4).
Si fanno presente inoltre:
a) definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione (art. 5). Si applica ai giudizi pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione. Per controversie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge, purché, alla data della presentazione della domanda di adesione, non sia intervenuta una sentenza definitiva (art. 5);
b) modifica dei compensi previsti per i giudici tributari (art. 4, comma 3): dal 1.1.2023 è previsto l’aumento del 130% del compenso fisso, ma l’eliminazione della ripartizione del CUT per le c.d. commissioni virtuose (art. 37, comma 12, terzo periodo e comma 14, primo periodo, d.l. n. 98 del 2011) e del compenso a pioggia per maggiori entrate (art. 12, comma 3-ter, d.l. n. 16 del 2012);
c) riduzione dell’età per la cessazione del servizio dei giudici tributari a 70 anni dal 01/01/2027, ma secondo una specifica gradualità: “Fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso: a) il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno 2023; b) il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell’anno 2024; c) il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2025; d) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2026” (art. 1, comma 1, lett. n, numero 2.2. e art. 8, comma 1).
Napoli,li 25/09/2022
Avv. Giuseppe Marino