L’adesione alla rottamazione o alla definizione agevolata delle liti pendenti equivale a una conciliazione, un accordo delle parti che esige la compensazione delle spese.
Il comma 198 dell’art. 1 – L. n. 197/2022 stabilisce che: «Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate».
Con la sent. 24 gennaio 2019, n. 1978, la Corte di Cassazione conferma il principio secondo il quale la condanna del contribuente alle spese di lite rappresenterebbe un controsenso rispetto alla ratio e alla finalità stessa della definizione agevolata e, sul piano pratico, finirebbe per imporre un maggior onere per la definizione rispetto a quanto stabilito dalla legge e lo stesso principio è stato affermato per la rottamazione dei ruoli ex art. 6 del D.L. n. 193/2016. Cass., ord. 24 gennaio 2019, n. 1978
Il comma 197 dell’art. 1 – L. n. 197/2022 stabilisce che: Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Quindi per la rottamazione bisogna chiedere la cessata materia, per le liti pendenti si può scegliere se chiedere la cessata materia o semplicemente la sospensione, che non è automatica.
Tenedo presente che l’agenzia delle entrate ha tempo fino al 31/07/2024 per accettare o rifiutare l’istanza è consigliabile chiedere la sospensione.
Napoli,li 25/10/2023
Avv. Giuseppe Marino