La sentenza favorevole alla società sia essa di capitali o di persone si estende anche ai soci, anche se non hanno impugnato.
Soltanto la validità dell’ accertamento del maggior reddito conseguito dalla società di persone costituisce effettivamente un presupposto imprescindibile della presunzione di distribuzione di tale maggior reddito ai soci, quindi se l’accertamento effettuato nei confronti della società è stato definitivamente annullato, conseguentemente anche l’accertamento relativo al maggior reddito di partecipazione percepito dai soci deve essere annullato. (Cass. n. 13989 del 2019, n. 27895 del 2019; n. 24049 del 2011).
Nel giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo al socio di una società di capitali a ristretta base sociale debba riconoscersi l’efficacia riflessa del giudicato, formatosi nel giudizio intercorso tra l’Agenzia delle entrate e la società, con cui sia stata accertata la insussistenza di utili extracontabili della società ovvero la minor consistenza di detti utili, in quanto detto accertamento negativo rimuove (in tutto o in parte) il presupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione conseguito dal socio (Cass. n. 27778/2017; n. 24534 del 2017; Cass. n. 15824 del 2016).
In via generale, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un’efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nei quali sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa (Cass.. nn. 6788/13, 2137/14).
In coerenza con tali principi si è altresì precisato, nella materia tributaria, che la sentenza favorevole alla società contribuente, che esclude il conseguimento di superiori ricavi non contabilizzati a fini IRAP, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, può essere utilizzata, nonostante la diversità delle imposte, dal socio come prova nel giudizio tributario per contestare ai fini IRPEF i presunti utili percepiti nell’esercizio della medesima attività d’impresa, posto che, anche in difetto di espressa previsione legislativa, l’esclusione dello stesso dato economico e fattuale di partenza fa venir meno, di riflesso, anche la fonte giustificativa dei pretesi redditi incassati dal socio ( Cass. sent. 24049/11).
Napoli,li 02/10/2022
Avv. Giuseppe Marino