La sospensione feriale dei termini d’impugnazione, quando non sono applicabili

280422

Si applica ai ricorsi tributari, non si applica ai ricorsi del lavoro in materia di contributi omessi, si applica in materia di sanzioni del lavoro, non si applica dell’opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: legge 742/1969 (come modificata dal D.L. 132/2014), artt. 91 e 92 del R.D. 12/1941.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.SSUU 2145/2021, Cas.8673/2018

La Legge 07/10/1969, n. 742 Inizio modulo

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  Sospensione dei termini  processuali nel periodo feriale  Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 novembre 1969, n. 281, all’art.1 comma 1 stabilisce che  Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall’articolo 201 del codice di procedura penale

Fate attenzione però con si applica a tutti i termini di impugnazione, la sospensione si applica ai termini di impugnazione tributaria dei 60 giorni, ma non si applica al termine di impugnazione delle cartelle in materia previdenziale ossia al termine di 40 giorni del rito del lavoro.

Non si applica la sospensione alle  controversie di lavoro individuali (art. 409, e 442 c.p.c.)

Rientrano tra le controversie ex art.409 cpc  1. Rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di un’impresa; 2. Rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari; 3. Rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato; 4. Rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; 5. Raapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico.

Rientrano tra le controversie ex art. 442, c.p.c.:  Le controversie derivanti dall’applicazione delle norme riguardanti: 1. Assicurazioni sociali; 2. Infortuni sul lavoro; 3. Malattie professionali; 4. Assegni familiari; 5. Ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatorie; 6.  Nonché controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi.

Attenzione però che se si tratta di sanzione del lavoro la sospensione si applica.

Secondo la Cassazione sentenza 29 gennaio 2021, n. 2145  a Sezioni Unite, la sospensione feriale dei termini processuali opera nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, in materia di sanzioni di lavoro, in tutte le controversie diverse dall’omissione totale o parziale dei contributi.

La giurisprudenza di legittimità è stata costantemente orientata nel senso dell’applicabilità della sospensione feriale dei termini al procedimento di opposizione all’ordinanza-ingiunzione circa l’applicazione di sanzioni lavoristiche. Più di recente (Cass. SSUU 2145/2021, Cass. 8673/2018), la Cassazione ha abbandonato l’argomento formale, fornito dalla scelta del rito, per abbracciare un criterio ontologico. Tale scelta è stata dettata dall’art. 6 d. lgs. 150/2011, che ha introdotto una disciplina unitaria del procedimento, eliminando la distinzione tra rito speciale e rito del lavoro. Secondo i giudici, nei giudizi di opposizione all’ordinanza di irrogazione di una sanzione amministrativa:

Quindi si applica soltanto se l’impugnazione ha per oggetto sanzioni in materia di lavoro.

In   materia  amministrativa,  l’articolo  1  non  si  applica  nel procedimento  per  la  sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.

In materia civile non è prevista la sospensione feriale dei termini, in diverse materie, sulla base di una lettura combinata degli artt. 3 e 4 della legge 742/1969, art. 92 R.D. 12/1941 e artt. 409 e 442 c.p.c.: non si applica alle cause e ai procedimenti indicati nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941), ossia a:    cause relative ad alimenti,     procedimenti cautelari (la deroga alla sospensione riguarda solo la fase sommaria),     ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione,     procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari,     procedimenti per convalida di sfratto (la deroga alla sospensione non opera nel procedimento ordinario, ma solo nella fase sommaria), procedimenti di opposizione all’esecuzione, comprensiva dell’opposizione agli atti esecutivi e dell’opposizione di terzo (Cass. 12250/2007),     cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti,     cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, la sospensione non opera in relazione alle controversie di previdenza e lavoro (previste dagli artt. 409 e 442 c.p.c.).

Napoli,li 25/09/2022

Avv. Giuseppe Marino

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