La sospensione nel nuovo processo tributario sebbene impugnabile, meglio non chiederla

14052023

La sospensione nel nuovo processo tributario sebbene impugnabile, meglio non chiederla

Le novità della sospensione nel processo tributario sono molteplici, la prima è l’obbligo di provvedere entro 30 giorni, la seconda la possibilità di impugnazione dell’ordinanza in secondo grado, ma la novità più pericolosa è la facoltà dei giudici  in sede di sospensione di decidere la causa con sentenza semplificata, ecco perché non conviene chiederla.

Riferimenti normativi, art. 47, 47 bis e 47 ter Dlgs 546/92

L’ordinanza cautelare collegiale che decide sulla sospensione è impugnabile innanzi alla corte di giustizia di secondo grado entro il termine di 15 giorni dalla sua comunicazione fatta dalla segreteria.

Il presidente della corte di giustizia di secondo grado fissa con decreto la trattazione dell’istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il 30° giorno dalla presentazione dell’atto, disponendo di darne comunicazione alle parti almeno  5 giorni liberi prima. Nel caso di eccezionale urgenza con decreto motivato può disporre la sospensione fino alla pronuncia del collegio.

Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell’art. 47.

Il giudice in sede di sospensione decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità , improcedibilità  o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.

Come è scritta la norma la sentenza in forma semplificata è ravvisabile solo in sede di sospensione cautelare, pertanto io personalmente ritengo poco conveniente chiedere la sospensione, anche perché nel processo tributario non la concedono mai e quando la concedono, entro 90 giorni fanno l’udienza, se la rigettano passano tempi bibilici, quindi meglio chiedere la trattazione anticipata in caso di periculum in mora.

Napoli,li 04/06/2024

Avv. Giuseppe Marino