La variazione del domicilio fiscale rende nulle le notifiche effettuate al vecchio domicilio
Il domicilio fiscale, può non coincidere con la residenza, essendo riconosciuta la facoltà al contribuente di eleggere domicilio fiscale in un luogo diverso dalla residenza nello stesso comune.
Può essere un ottima soluzione per chi risiede in luoghi dove i recapiti postali sono pessimi o di difficile effettuazione.
In base ai principi di correttezza e buona fede l’agenzia delle entrate ha l’obbligo di verificare il domicilio fiscale eletto dal contribuente, sono da ritenersi nulle e non inesistenti le notifiche fatte al vecchio domicilio, con conseguente possibile sanatoria nel caso di impugnazione da parte del contribuente.
Scientemente il contribuente non deve impugnare l’atto notificato al domicilio non eletto e far valere il vizio sull’atto successivo. La variazione del domicilio quindi può salvare il contribuente dalle aggressioni del fisco.
Riferimenti normativi: Artt. 58, 59 e 60 DPR n. 600/1973, Art. 8 della legge 890/1982, art. 156 cpc
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 9567/2020, Cass. n. 11170/2013, Cass. n. 25680/2016, Cass SSUU n. 24916 del 2016
In tema di accertamento delle imposte dei redditi, la variazione del domicilio fiscale, indicata dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi o risultante da un altro atto comunicato all’Agenzia delle Entrate, costituisce atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio ai fini delle notificazioni, dovendo in ogni caso tale ius variandi essere esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario (cfr. Cass. n. 11170/2013).
Peraltro, anche in caso in caso di difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi (o in altra comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate), la Cassazione ha ritenuto valida la notificazione dell’avviso perfezionatasi presso quest’ultimo indirizzo, atteso che l’indicazione del comune di domicilio fiscale e dell’indirizzo, da parte del contribuente, ai sensi dell’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento dell’Amministrazione finanziaria, la quale non è tenuta a controllare l’esattezza del domicilio eletto (cfr. Cass. n. 25680/2016)
Pertanto, nel caso di regolare comunicazione di variazione di domicilio fiscale all’Agenzia delle Entrate, ex art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973, va rilevata la nullità della notifica dell’atto impositivo (per compiuta giacenza ai sensi dell’art. 8 della legge 890/1982), siccome eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto agli specifici fini, con la conseguenza che l’impugnazione proposta dalla contribuente doveva ritenersi tempestiva rispetto ad essa.
Al riguardo va precisato che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, tale notifica non è inesistente ma nulla, posto che, secondo il principio affermato dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 24916 del 2016 in tema di notificazione del ricorso per cassazione, mutuabile anche alle fattispecie di notificazione degli atti impositivi, l’inesistenza della stessa «è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa».
Napoli,li 20/02/2022
Avv. Giuseppe Marino
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