L’accertamento del socio di una srl diventa esecutivo soltanto quando l’accertamento della società diventa definitivo.
Contrariamente alle società di persone dove vige il litis consorzio necessario, nelle srl a ristretta base, dove di fatto si svolge una sorta di tassazione per trasparenza, nelle srl a ristretta base è necessario sospendere il giudizio dei soci in attesa della definitività di quella della società.
Vi ricordo che gli accertamenti fiscali sono esecutivi o impoesattivi come ama chiamarli il prof. Glendi, quindi non è necessario notificare la cartella e l’agenzia delle entrate riscossione può procedere direttamente al pignoramento, pertanto la loro esecutività è subordinata alla definitività dell’accertamento della società.
Non si può pignorare il socio se l’accertamento della società non è definitivo.
Un’altra questione da tener presente è che anche se il socio della srl non impugna l’accertamento, l’eventuale vittoria del ricorso della società si estende anche ai soci che non hanno partecipato al processo,
Il fatto che non sia più possibile il ricorso autonomo del socio, considerato la dipendenza dall’accertamento principale della società e che l’ufficio ha partecipato al processo e quindi si è potuto difendere, deve essere chiaro che la sentenza favorevole al contribuente possa essere opposta all’Ufficio (nonostante la definitività dell’accertamento nei suoi confronti), in quanto il socio non avrebbe potuto fare di meglio.
Riferimenti normativi: Art. 115,116 Dpr 917/86, Art. 295 c.p.c., Art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992 Art. 39, comma 1-bis del D.Lgs. n. 546/1992
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Sez. Un., 14815/2008, Cass. n. 1906/2008, Cass.32220/2019, Cass.24572/2015
Il giudicato di annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, fa stato nel processo relativo ai soci, in ragione del carattere oggettivamente pregiudiziale dello stesso, in relazione al quale la mancata partecipazione al giudizio dei soci non è di alcun pregiudizio agli stessi. In altri termini, l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, giova ai soci che non hanno partecipato al giudizio, in quanto se avessero partecipano non avrebbero potuto fare meglio.
L’ufficio ha partecipato al giudizio (o è stato messo in condizione di parteciparvi) introdotto dal ricorso della società o di un socio e, quindi, non può invocare alcun limite del giudicato nei propri confronti (Cass. Sez. Un., 14815/2008, Cass.17368/2009,4580/2018 e Cass.32220/2019)
Non vi è dubbio che l’eventuale giudicato favorevole alla società, relativo all’esclusione del maggior reddito contestato alla società, non può che comportare, di riflesso, il venir meno della legittimità dell’accertamento del reddito di distribuzione a carico del socio, che di quel giudicato intende avvalersi.
La causa relativa all’accertamento dei redditi non dichiarati della società viene, quindi, a trovarsi in rapporto di pregiudizialità ed antecedenza logico-giuridico con la cause relative all’accertamento di maggiori redditi da partecipazione del singoli soci o al recupero dell’omesso versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi derivanti al socio dalla distribuzione dei suddetti utili extracontabili” (Cass. nr. 24572/2015 e 30964/2018)
L’assunto dell’ Agenzia delle Entrate che fa leva sull’inammissibilità del ricorso avverso l’azionata pretesa fiscale per non avere il contribuente impugnato il prodromico accertamento in rettifica del reddito di distribuzione del socio ex art. 47 TUIR che è quindi divenuto definitivo è destituito di fondamento in quanto la Suprema Corte ha affermato in materia di società di persone il principio estensibile anche alle società di capitali a ristretta base sociale allorquando viene contestato la distribuzione al socio del reddito non dichiarato, secondo il quale il fatto che non sia più possibile il ricorso autonomo, e tuttavia la parte possa essere chiamata in causa legittimamente, deve essere inteso nel senso che la sentenza favorevole al contribuente possa essere opposta all’Ufficio (nonostante la definitività dell’accertamento nei suoi confronti), ad esempio per impugnare gli atti successivi della riscossione, con il solo limite della irripetibilità di quanto già pagato (Cass. 19850/2005 10918/2019).
L’accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a ristretta base costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, con la conseguenza che, non ricorrendo, com’è nel caso delle società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., applicabile nel giudizio tributario in forza del generale richiamo dell’art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992” (espressamente previsto dall’art. 39, comma 1-bis del D.Lgs. n. 546/1992), che limita l’ipotesi della sospensione necessaria del giudizio ai casi in cui la commissione tributaria debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Napoli,li 22/01/2022
Avv. Giuseppe Marino
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