
L’atto di presa in carico è impugnabile quando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l’avviso di accertamento immediatamente esecutivo.
Attenzione però, se prima è stata notificata l’intimazione di pagamento dell’agenzia delle entrate Direzione Provinciale il ricorso è inammissibile.
Bisogna distinguere tra atti obbligatoriamente e facoltativamente impugnabili.
Il contribuente ha la facoltà, non l’obbligo, di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che portano comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa abbia la forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Gli atti obbligatoriamente impugnabili sono quelli elencati nell’art.19 del dlgs 546/92 e sono potenzialmente idonei a cristallizare la pretesa, quelli non indicati (preavviso di fermo, comunicazione preventiva d’iscrizione d’ipoteca) sono invece facoltativamente impugnabili e non idonei a cristallizare la pretesa, tra questi ultimi rientra la presa in carico.
Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione Civile ordinanza n. 6589 del 13/03/2025, Cass. n. 21254 del 2023, Cass. 3466/2021
Riferimenti normativi: Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, Art. 8, comma 12, d.l. n. 16/2012 conv. con l. n. 44/2012
L’art. 8, comma 12, d.l. n. 16/2012 conv. con l. n. 44/2012, ha introdotto l’informativa di avvenuta presa in carico da parte dell’agente della riscossione, delle somme da riscuotere in ordine all’accertamento notificato; tale disposizione ha previsto che l’agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale è stato notificato l’atto presupposto, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione
Quanto alla sua impugnabilità, tra la soluzione negativa, che fa leva sul fatto che l’avviso di presa in carico non è ricompreso tra quelli contestabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, e quella opposta, secondo cui l’avviso dovrebbe essere ritenuto impugnabile perché tale provvedimento non avrebbe solo un contenuto informativo, ma anche funzione contestativa e sollecitatoria, e potrebbe dunque essere paragonato sul piano sostanziale a una intimazione di pagamento, questa Corte ha optato per la tesi intermedia: l’atto sarebbe impugnabile non in sé, ma solo in caso di mancata notifica dell’atto presupposto e nell’ipotesi di vizi propri. Si è così affermato che «In tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori; non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall’amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia»(Cass. n. 21254 del 2023).
Secondo la Cassazione deve darsi continuità a questo orientamento, confermando che l’atto di presa in carico sarebbe impugnabile «allorquando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l’avviso di accertamento immediatamente esecutivo.
Napoli,li 15/03/2025
Avv. Giuseppe Marino