Le notifiche via pec orari e norme

La notifica degli atti via pec, tutto quanto c’è da sapere per non sbagliare.

La prima cosa da sapere è l’orario in cui è possibile notificare via pec e le conseguenze del mancato rispetto degli stessi.

La notifica via pec può avvenire non prima  07:00 e non dopo le 21:00, il divieto di notifica è stato introdotto attraverso il richiamo dell’art. 147 cod. proc. civ., nella prima parte dell’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, allo scopo di tutelare il diritto al riposo.

Tale divieto però è stato dichiarato illegittimo  dalla Corte Costituzionale  con sentenza n. 75 del 19 marzo 2019 nella parte  in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

In conclusione, per il notificante vale sempre la data di invio, soltanto che se notifica prima delle 07:00 o dopo le 21:00, per il ricevente la decorrenza per gli atti è quella del giorno dopo, quindi si verifica la scissione degli effetti in prima battuta negata dalla Cassazione.

State molto attenti però a verificare che la ricevuta di accettazione e di consegna siano generate prima delle 24:00

Cercate sempre di non arrivare all’ultimo giorno, perché un malfunzionamento della pec, può portarvi seri problemi.

Inoltre scaricate sempre il file eml, presente nella ricevuta di consegna, quello è la ricevuta originale «completa» che comprende due file il primo file «postacert.eml», contenente il messaggio originale con gli  allegati, ed il secondo file «daticert.xml» che contiene tutte le informazioni relative all’invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell’invio, codice identificativo del messaggio).

La stampa in pdf della ricevuta di accettazione e di consegna possono essere contestate, perché semplici copie.

In caso di mancata consegna dell’atto o per malfunzionamento della pec le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 14594/2016 del 15/07/2016, hanno affrontato il problema  della notifica degli atti processuali non andata a buon fine, stabilendo  quale sia la procedura corretta per non perdere gli effetti.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno precisato che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve rinotificare con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

Dott. Giuseppe Marino

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