Le sanzioni in materia di lavoro che non riguardano omissione totale o parziale del versamento dei contributi e premi legate agli obblighi contributivi sono di Competenza del giudice ordinario e non del Giudice del lavoro.
Quindi le pure sanzioni emesse dall’ispettorato del lavoro, per motivi diversi dalle omissioni di versamenti contributivi, devono essere impugnate con atto di citazione al tribunale civile ordinario.
Se si impugna alla sezione lavoro, tre possono essere le possibili conseguenze, il giudice decide lo stesso, il giudice trasmette d’ufficio il fascicolo alla sezione civile ordinaria, che sua volta notifica direttamente all’ente, il giudice trasmette d’ufficio il fascicolo alla sezione civile ordinaria, ma dispone la notifica direttamente a cura del ricorrente.
Non è raro che per un ricorso chiaramente fondato il giudice decida lo stesso, per non aggravare ulteriormente il ricorrente di ulteriori spese.
Riferimenti normativi: Art. 35 L. n. 689/1981, Art. 34 D.lgs. n. 150/2011
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SSUU n. 2145/2021
Le SSUU n. 2145/2021, confermando l’orientamento espresso da SSUU n. 63/2000, hanno affermato: «In questa prospettiva, appare giustificata e non irrazionale la scelta del legislatore di mantenere ferma la distinzione tra violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento dei contributi e premi o eziologicamente legate agli obblighi contributivi, da un lato, e violazioni, pure nella stessa materia del lavoro e della previdenza, che non riguardano omissioni contributive.
L’art. 35 della l. n. 689/1981 non è stato espressamente abrogato dall’art. 34 del d.lgs. n. 150/2011, e, pur non sottacendosi le difficoltà di coordinamento di tale disposizione con il d.lgs. n. 150/2011, deve ritenersi attualmente in vigore la norma nella parte in cui mantiene la detta distinzione.
7.2. La ragione della sua sopravvivenza può rintracciarsi nel fatto che, in questo tipo di liti, come opportunamente evidenziato dal Sostituto Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, vi è una duplicità di oggetto: da un lato, la sanzione e, dall’altro, il pagamento dei contributi non versati.
Napoli,li 06/06/2024
Avv. Giuseppe Marino