Le Sezioni Unite:  Nessuna responsabilità in solido dei soci per i debiti della società se il fisco non prova l’avvenuto riparto in fase di liquidazione o l’attribuzione di beni o denaro antecedente.

27092023

Nessuna responsabilità in solido dei soci per i debiti della società se il fisco non prova l’avvenuto riparto in fase di liquidazione o l’attribuzione di beni o denaro antecedente.

Per poter invocare la responsabilità dei soci per i debiti della società di capitali è necessario che il fisco provi l’avvenuta distribuzione in sede di liquidazione o in alternativa l’assegnazione di beni o denaro ai singoli soci, tale contestazione deve risultare dall’avviso di accertamento che deve essere contestato nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36 comma 5 del  D.P.R. n. 602/73, e non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l’avviso di accertamento notificato alla società.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SSUU 3625/2025 depositata il 12/02/2025

Riferimenti normativi: Art.2495 cc, art. 36 Dpr 602/73, Art 60 Dpr 600/73

 

La rimessione alle sezioni unite è nata per un differente trattamento giurisprudenziale tra giudizi civili e giudizi tributari, quest’ultimi estremamente pro fisco. Nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3^ comma dell’art. 2495 cod. civ., necessita la prova del fisco sull’avvenuto riparto in sede li liquidazione a favore dei soci.

Questo presupposto, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci ex artt. 36 comma 5  D.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione, fermo restando che l’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l’escussione di garanzie.

La verifica del presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione da parte dei soci, deve essere contestato nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36 comma 5 del  D.P.R. n. 602/73, non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l’avviso di accertamento ad essa originariamente notificato, quand’anche questo giudizio venga poi proseguito, a causa dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, da o nei confronti dei soci quali successori della società stessa.

Napoli, 15/03/2025

Avv. Giuseppe Marino

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