
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che competente a decidere sulla prescrizione delle cartelle già notificate aventi per oggetto imposte e tasse è competente il giudice tributario, ribaltando orientamenti divergenti.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass.2098/2025 depositata il 30 gennaio 2025, Cass. 7822/2020 , Cassazione a SSUU sentenza n.13913 del 05/06/2017
Riferimenti normativi: art. 386 cpc
Secondo le sezioni unite con la sentenza 2098/2025 la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda e il significato della disposizione va inteso nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del petitum sostanziale, cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio ex art. 386 cpc.
L’agente della riscossione aveva impugnato una sentenza relativa a un pignoramento presso terzi avente ad oggetto debiti tributari, in cui il contribuente lamentava l’intervenuta prescrizione del debito, maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento. La Corte d’appello sollevava la questione di giurisdizione, ritenendo che la cognizione spettasse al giudice tributario e promuovendo quindi regolamento di giurisdizione.
Già sul pignoramento la Cassazione aveva stabilito che se si eccepisce la omessa notifica delle cartelle presupposte al pignoramento, Il Pignoramento presso terzi va impugnato in Corte di Giustizia Tributaria Cassazione a SSUU sentenza n.13913 del 05/06/2017