Le società di accertamento e riscossione dei comuni devono essere iscritte in apposito albo

26122021

Napoli obiettivo valore srl che accerta e riscuote tributi e multe per il comune di Napoli non è iscritta all’albo, i suoi atti sono nulli,  la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli invia gli atti alla Cassazione.

Riferimenti normativi: Art.53 Dlgs 446/1997 – D.M. 290/2000 – artt.183-184 d.l.vo n. 50/2016

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 35338/2022

Ai sensi dell’art.53 del Dlgs 446/1997 e del  D.M. 290/2000, le società che gestiscono accertamento e riscossione per i Comuni devono essere iscritti in un apposito albo

In data 5 giugno 2023 è stato sottoscritto il contratto tra il Comune di Napoli e Napoli Obiettivo Valore srl per l’accertamento e la riscossione dei tributi comunali, Il concessionario del Comune di Napoli non è in possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo previsto dall’art. 53 d.lgs. n. 446/1997.

A tal fine basta verificare l’elenco degli operatori autorizzati ex D.M. 290/2000 e si può agevolmente riscontrare che la società Napoli obiettivo valore srl non risulta iscritta e quindi non è legittimata ad operare come concessionario dei comuni.

Trovare società di riscossione non iscritte non è così inusuale, la stessa società Aequa Roma spa, che gestisce i tributi e le multe nel comune di Roma non risulta al momento iscritta.

L’art. 53 stabilisce che Presso il Ministero delle finanze è istituito l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4).

Molto spesso le società si difendono sostenendo di limitarsi all’imbustamento, ma nessuna attività è consentita senza iscrizione.

La questione è già stata affrontata per la RTI Raggruppamento temporaneo d’impresa, composto da Equitalia, Municipia e ottogas, che nel passato gestivano, l’accertamento e la riscossione e la Cassazione ha annullato gli atti.

Gli atti emessi da società non iscritta, che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla formazione degli atti impositivi comunali sono nulli. Cass. 35338/2022

Nella cause è emerso che unico socio della società Napoli obiettivo valore è la società Municipia, iscritta all’albo, ma considerato che le società di capitali sono soggetti autonomi, la CGT di Napoli con ordinanza n. 3737/2024 depositata il 23/05/2024 sezione 27 relatore Dott. Antonio Lepore, ha ritenuto di mandare gli atti alla Cassazione sussistendo, per quanto detto, le condizioni per il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., posto che secondo Cass., sez. un., 13 dicembre 2023, n. 34851 “anche il giudice tributario di merito può disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c., in virtù del generale rinvio alle norme del codice di procedura civile contenuto nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’unicità della disciplina del giudizio di legittimità anche nel processo tributario (ex art. 62, comma 2, del citato d.lgs.),nonché della funzione nomofilattico-deflattiva del rinvio, volto a sollecitare l’anticipata enunciazione di un principio di diritto da parte della S.C., giudice di legittimità pure nella giurisdizione tributaria”.

Vedremo cosa deciderà la Cassazione e soprattutto se non avrà influenza la possibile perdita di milioni di euro da parte del Comune di Napoli.

Napoli,li 25/05/2024

Avv. Giuseppe Marino

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