
Li.Pe liquidazioni periodiche Iva – più conveniente ricorrere al ravvedimento operoso, che presentarle subito
Il ravvedimento operoso è un istituto, creato per promuovere gli adempimenti spontanei e ridurre enormemente le sanzioni, la sanzione ridotta deve essere pagata contestualmente all’adempimento dal contribuente e fa scattare la preclusione a qualsivolgia applicazione di ulteriori sanzioni.
Se ad esempio devo versare per il primo trimestre 2022 un iva per euro 10.000 euro e presento la dichiarazione periodica, dopo 30 gg mi arriva una sanzione di 1.000 euro e devo pagare 11.000,00 entro il mese successivo. Se non pago l’avviso bonario e arriva la cartella dopo pochi mesi, pagherò la sanzione del 30% pagando 3.000 euro in più.
Se invece non la presento e aspetto di versarla entro la scadenza della dichiarazione Iva ad esempio il 28/02/2023 entro tale data pagherò un ravvedimento di euro 62,50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. b-bis, del D.Lgs. n. 472 del 1997). Risparmiando 3.000 di sanzioni e pagandola comodamente dopo quasi un anno.
Riferimenti normativi: D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in L. 01/12/2016, n. 225, dall’art. 13 del dlgs n. 472/97 , Art. 11, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (così come modificato dal citato D.L. n. 193 del 2016)
Riferimenti di prassi: Risoluzione 104 /E del 31/07/2021, Direzione Centrale circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016
Dal 01/01/2017, nell’ambito delle misure di contrasto all’evasione in materia di IVA, il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 01/12/2016, n. 225 ha introdotto le liquidazioni trimestrali iva (LI.PE).
Tale nuovo adempimento telematico, ha di fatto anticipato di tre anni l’incasso dell’Iva, mentre prima si presentava la dichiarazione e si aspettava l’avviso bonario e la cartella, ora presentata la Li.pe, trascorsi 30 giorni arriva l’avviso bonario con la sanzione del 10% e dopo pochi mesi la cartella con il 30% di sanzione.
Quindi presentarla quando non si dispongono delle risorse finanziarie necessarie ad effettuare il pagamento risulta veramente non conveniente, ma conviene non presentarla fino a quando non si effettua il pagamento, in tal caso sarà possibile presentarla con il ravvedimento operoso.
Il ravvedimento deve essere contestuale e alla presentazione, ossia pagamento e presentazione devono avvenire lo stesso giorno (dovrebbe andare bene anche il pagamento effettuato qualche giorno prima, ma non dopo).
Per usufruire del ravvedimento è sufficiente effettuare il solo pagamento della sanzione stabilita dalla legge, ridotta nelle misure previste dall’art. 13 del dlgs n. 472/97. L’interessante indicazione è contenuta nella risoluzione dell’agenzia delle entrate n. 104/E del 28 luglio 2017, concernente applicabilità del ravvedimento operoso alle violazioni in materia di comunicazione delle liquidazioni periodiche e di comunicazione dei dati delle fatture.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è, invece, punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Inizialmente l’agenzia aveva ritenuto non applicabile il ravvedimento, poi ha cambiato idea e quindi considerando che l’esposta disciplina sanzionatoria è contenuta nell’articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (così come modificato dal citato D.L. n. 193 del 2016) ed ha, dunque, natura amministrativo-tributaria. Pertanto, in assenza di una deroga espressa, ad essa risulta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472.
Tabella delle sanzioni ridotte in base ai termini di versamento:
Sanzione | data del versamento |
Euro 27,80 (1/9 di euro 250) | entro 15 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore |
Euro 55,56 (1/9 di euro 500) | entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore |
Euro 62,50 (1/8 di euro 500) | entro un anno dalla data dell’omissione o dell’errore |
Euro 71,43 (1/7 di euro 500) | entro 2 anni dalla data dell’omissione o dell’errore |
Euro 83,33 (1/6 di euro 500) | oltre 2 anni dalla data dell’omissione o dell’errore |
Euro 100,00 (1/5 di euro 500) | dopo la constatazione della violazione |
Il versamento deve essere effettuato con modello F24 con codice tributo 8911
Ricordatevi che il ravvedimento deve essre contestuale all’adempimento, è buona norma nadare a controllare sempre l’articolo 13 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472 in vigore al monento in cui facciamo il ravvedimento.
Napoli,li 03/01/2021
Dott. Luigi Marino
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