In materia di rateizzi di avvisi bonari o di accertamenti, la decadenza comporta l’applicazione della sanzione per intero. Se non siete sicuri di poter pagare il rateizzo è consigliabile definire le sole sanzioni, in ogni caso c’è il ravvedimento, la causa di forza maggiore e l’istituto del lieve inadempimento che possono salvarvi.
Riferimenti normativi: articolo 3 del dlgs 159/2015, art. 15-ter del Dpr 602/73, art. 3 bis d.lgs.n. 462/1997, artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 462 del 1997 e artt. 14 e 15-ter, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, Articolo 6 del D.Lgs. n. 472/1997
Riferimenti di prassi: Circolare 29/04/2016 n. 17/E
Su un avviso bonario se si decade la sanzione dal 10% passa al 30%
Su un accertamento la sanzione ridotta a 1/6, si sestuplica se si decade dal rateizzo.
E’ indispensabile conoscere le eventuali vie d’uscita
L’articolo 3 del decreto legislativo 159/2015 ha introdotto dal 22 ottobre 2015 il nuovo articolo 15-ter nel Dpr 602/1973, che ha per titolo «Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’agenzia delle Entrate»: ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità non comportano l’automatica decadenza dal beneficio della rateazione.
In primo luogo, si tenga presente che l’istituto del lieve inadempimento non si applica sulla prima rata, il mancato pagamento della prima rata del piano di rateazione disciplinato dall’art. 3 bis d.lgs.n. 462/1997 comporta la decadenza dalla stessa, con conseguente obbligo di versamento delle imposte, interessi e sanzioni in misura piena e la possibilità di iscrizione a ruolo dei relativi importi. Ciò alla stregua di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 462 del 1997 e artt. 14 e 15-ter, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass.14279/2018)
Il contribuente non decade dal beneficio della rateazione qualora, alternativamente, si verifichi un insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% della rata e, in ogni caso, a 10.000 euro ovvero, in caso di tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni.
Inoltre nell’ipotesi di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione per ritardato od omesso versamento, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi. L’iscrizione a ruolo non viene effettuata qualora il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in un’unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.
Anche se prima non esisteva l’istituto del lieve inadempimento, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 27/2013 aveva, previsto che versamenti insufficienti di piccole somme o ritardi di qualche giorno non facessero decadere il contribuente dagli istituti deflattivi del contenzioso.
Con una successiva circolare 29/04/2016 n. 17/E interpretativa del nuovo decreto citato, l’Agenzia delle Entrate chiarisce appunto che la disciplina del lieve inadempimento è applicabile a decorrere dal 22 ottobre 2015 (entrata in vigore della norma) e con riferimento a tutti gli istituti deflattivi del contenzioso, inclusa acquiescenza, adesione, avvisi bonari, conciliazione e mediazione.
In materia di sanzioni tributarie l’articolo 6 del D.Lgs. n. 472/1997 prevede alcune cause di non punibilità. In particolare, il comma 5 dispone che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”. In materia penale (la forza maggiore è richiamata dall’art. 45 del codice penale.
Di conseguenza chi paga in ritardo ad esempio per uno sciopero, un attacco hacker dei sistemi etc.. potrà invocare non solo il lieve inadempimento, ma anche la causa di forza maggiore.
Napoli,li 08/04/2022
Avv. Giuseppe Marino