L’intervento volontario nel processo tributario dell’agenzia entrate ente impositore è illegittimo
Fonti normative: Violazione o falsa applicazione al combinato disposto degli art. 1 e 14 del Dlgs 546/1992, art. 269 cpc, art. 163 bis cpc , art. 39 Dlgs 112/99 , all’art. 30, lettera g) n.2 della legge delega n. 413/1991, (per la Cassazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4)
Gli enti impositori ormai è quasi la prassi, intervengono nel processo tributario volontariamente, tale modus operandi non è consentito, non essendo permesso questo tipo di intervento della pars pubblica.
L’intervento dell’ente impositore costituisce una palese violazione del combinato dell’art. 39 del Dlgs 112/99, dell’art. 11 del Dlgs 546/92 e dell’art.269 cpc, in virtù dei quali se l’agente della riscossione non vuole subire le conseguenze della lite deve citare il terzo in giudizio previa dichiarazione di volerlo fare e previa autorizzazione del giudice.
L’art. 269, 3° comma, c.p.c. stabilisce che, ove l’attore abbia interesse a chiamare in causa un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, ha l’onere, espressamente sanzionato a pena di decadenza, di chiederne l’autorizzazione al giudice nella prima udienza di trattazione.
Il giudice istruttore che autorizzi la chiamata in causa del terzo fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo, nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis c.p.c.
Considerato che il Dlgs 546/92 non disciplina la chiamata del terzo per espresso rinvio dell’art. 1 comma 2 del Dlgs 546/92 si applicano le norme del codice di procedura civile.
L’art.14 del Dlgs 546/92 è stato inserito con la riforma del legislatore per le sole parti private, ossia i ricorrenti e non per gli enti o i concessionari della riscossione, come si evince dalla legge delega n. 413/1991, che all’art. 30, lettera g) n.2.
La riforma del processo tributario, come si evince dalla legge delega aveva tra i suoi scopi la concessione della possibilità del contribuente di intervenire in un processo già avviato.
La legge delega non parla di pars pubblica e riconoscere tale facoltà all’ente impositore equivale ad aggirare la preclusione processuale maturata imposta dall’art. 39 del Dlgs 112/99.
Napoli,li 17/10/2021
Dott. Giuseppe Marino
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