L’intimazione non costituisce titolo  della pretesa, ma deve considerarsi soltanto un atto finalizzato a riattivare il titolo scaduto

08042022

L’intimazione non costituisce titolo  della pretesa, ma deve considerarsi soltanto un atto finalizzato a riattivare il titolo scaduto.

Riferimenti normativi: Art. 474 cpc, Art. 2697 c.c, art. 7 comma 5 bis Dlgs 546/92, art.50 Dpr 602/73

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.5546/2023 – Cass. SSUU n.16412/2007 – Cass. n. 1144/2018

L’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 non costituisce il titolo della pretesa di pagamento e presuppone, di conseguenza, che sia stata precedentemente notificata la cartella esattoriale, pertanto l’agente della riscossione non può limitarsi a depositare l’intimazione.

L’art. 474 c.p.c., infatti stabilisce che l’esecuzione forzata non può avere luogo che in base a un titolo esecutivo per un diritto, certo, liquido ed esigibile. Pertanto per l’inizio dell’esecuzione forzata è  necessaria l’esistenza sin dall’inizio del processo esecutivo, di un titolo esecutivo valido a fondamento dell’esecuzione.

La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni ( (Cass. SSUU n.16412/2007 – Cass. n. 1144/2018).

L’intimazione, ha la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario; esso segue la cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria.

E’, quindi, atto a contenuto vincolato che assolve alla funzione del precetto in rinnovazione ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace.

L’annullamento della cartella esattoriale riverbera, pertanto, i suoi effetti sulla successiva intimazione di pagamento che, nella sua qualità di atto vincolato al contenuto dell’atto presupposto, non è più idoneo, venuta meno la prima, a sorreggere la pretesa erariale, ancorché fondata nel merito. Cassazione Civile ordinanza n. 5546 del 22/02/2023

L’omessa notificazione del titolo esecutivo è  ritenuta causa di nullità non sanabile dell’atto di precetto, anch’essa rilevabile mediante opposizione ex art. 617 c.p.c. (Cass. civ. sez. VI, ord. 21.12.2012 n. 23894) e pertanto l’agente della riscossione deve provare sempre la regolare notifica dela ruolo, che è incorporato nella cartella di pagamento o nell’avviso di addebito per l’Inps.

L’agente della riscossione ai sensi dell’art. 2697 c.c. deve fornire la prova della regolare notifica e dell’esistenza del titolo esecutivo ossia della cartella, tale onere è stato rafforzato dall’art. 7 comma 5 bis del Dlgs 546/92 in materia tributaria come modificato dalla l.130/2022.

Napoli, 15/05/2023

Avv. Giuseppe Marino

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