
Litisconsorzio necessario tra i soci e società di persone
I Ricorsi contro gli accertamenti (società e soci) vanno discussi tutti insieme
Come evitare spiacevoli soprese
Riferimenti normativi: Art.5 Dpr 917/86, art. 40 del Dpr 600/73, art. 39 cpc art.101 cpc , 102 cpc e art.14 dlgs 546/92, art. 111 comma 2 della Costituzione con riferimento per i ricorsi per Cassazione all’art. 360 punto 3 e 4 del cpc, per aver omesso l’integrazione del contraddittorio tra soci e società
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU 1052/2007, Cass.32511/2019
L’agenzia delle Entrate ormai da tempo notifica prima l’accertamento della società e poi in tempi distinti quelli dei soci, i difensori sono costretti quindi a impugnare separatamente gli accertamenti e in tempi diversi con assegnazione a sezioni diverse della Commissione Tributaria.
L’agenzia è ben a conoscenza della questione e strategicamente se il contribuente vince la causa della società separatamente dal giudizio dei soci ricorre per Cassazione lamentando il litisconsorzio necessario, una lamentela che dovrebbe essere sollevata dai soci della società e non certa dall’agenzia, visto che è un diritto dei soci.
In ogni caso è buona norma, allegare la visura camerale e far presente la sussistenza di più cause, una volta proposto ricorso fare apposita istanza di riunificazione dei procedimenti in modo tale da farli discutere tutti insieme.
Un ulteriore problema si verifica quando soci e società fanno ricorso a diverse Commissioni Tributarie, ad esempio la società ha sede a Roma, il socio A risiede a Milano e il socio B risiede a Napoli, cosa fare in questo caso? La norma, l’art.39 c.1 del cpc, sancisce l’isituto della Litispendenza, in base a questo istituto, quanto più cause hanno lo stesso petitum e la stessa causa petendi, la causa va discussa dal primo giudice adito “criterio della prevenzione” e gli altri giudici devono con ordinanza cancellare la causa dal ruolo e disporne la riassunzione al primo giudice adito.
Non è raro, che i Giudici tributari, che come si sa bene, sono prestati da altre giurisdizioni o che comunque sanno poco della materia tributaria, procedano alla discussione separata dei procedimenti creando non pochi problemi ai contribuenti.
L’art.40 del Dpr 600/73 stabilisce infatti che Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.597, si procede con unico atto ai fini dell’imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle dell’art. 38 secondo che si tratti di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di società semplici o di società o associazioni equiparate.
Napoli,li 26/10/2021
Dott. Giuseppe Marino
Lascia un commento