L’Iva, Imposta sul Valore Aggiunto

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Iva L’imposta sul valore aggiunto

Riferimenti normativi: Dpr 633/72 (Testo Unico Iva nazionale), DL 331/93 (scambi intra comunitari), Regolamento Unione Europea 282/2011 (Testo Unico Iva Europeo) che ha attuato la direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006

E’ la regina delle imposte indirette, un imposta perfetta, che con un meccanismo di detrazione imposta da imposta, tassa direttamente il valore aggiunto.

E’ un imposta neutra, nel senso che non grava sull’operatore economico, per il quale non costituisce in linea generale  mai un costo o un ricavo, ma un credito (iva acquisti) o un debito (Iva vendite). Unica eccezione è l’iva indetraibile che diventa un costo.

L’Iva grava sul consumatore finale

Ricordo che la differenza tra imposta diretta e indiretta,  è costituita dal fatto che  l’imposta diretta  colpisce la ricchezza al momento in cui viene prodotta, mentre  l’imposta indiretta colpisce la ricchezza quando viene trasferita/spesa.

Come funziona l’Iva, imposta sul valore aggiunto lo dice stesso il termine, con un esempio chiariamo anche il meccanismo di detrazione imposta da imposta.

Un imprenditore Acquista un prodotto a 1000,00 euro pagando 220,00 euro di Iva, l’iva pagata costituisce un credito verso l’erario.

Tale prodotto viene rivenduto a 2.000,00 euro incassando 440,00 euro di Iva, l’iva incassata costituisce un debito verso l’erario.

L’iva da pagare sarà uguale a Iva a debito 440,00 euro meno iva a credito 220,00 pari a 220,00 euro, che corrisponde al 22% del valore aggiunto di 1.000,00 ossia ricavo di vendita 2.000,00 meno costo di acquisto 1.000,00.

Riassumendo le caratteristiche dell’Iva sono

  1. E’ un imposta indiretta che colpisce la ricchezza al momenti in cui viene trasferita/spesa
  2. Colpisce soltanto il valore aggiunto
  3. E’ un imposta neutra, perché non grava sull’imprenditore, per il quale non costituisce né un costo, né un ricavo, ma soltanto un credito o un debito.
  4. L’Iva grava sul consumatore finale
  5. E’ un imposta armonizzata alla stessa stregua dei dazi doganali, ossia di competenza anche dell’Europa e pertanto il legislatore italiano non può fare condoni senza l’autorizzazione della comunità europea.

Contabilmente l’acquisto di un bene merce viene così rappresentato in Partita Doppia

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Diversi                     a            Fornitori (debito)                             1.220,00

Merci c/acquisti (costo)                                                        1.000,00

Iva ns credito (credito)                                                   220,00

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Clienti (credito)       a            Diversi                                                       2.440,00

                                             Merci c/vendite (ricavo)   2.000,00

                                             Iva ns debito (debito)           440,00

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Iva ns debito            a            Diversi                                                          440,00

                                             Iva ns credito                    220,00

                                             Banca c/c                        220,00

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Ritornando al nostro esempio il valore aggiunto è 1000,00 l’Va imposta sul valore aggiunto del 22% su 1.000,00 è proprio pari a 220,00 ecco il meccanismo di detrazione imposta (a debito) da imposta (a credito).

I presupposti dell’imposta sono 3 e devono coesistere tutti insieme affinché sorga l’obbligo dell’applicazione dell’Iva:

  1. Il presupposto soggettivo, ossia chi esegue l’operazione deve essere un imprenditore un esercente arti e professioni (quest’ultima figura è residuale, qualunque attività che non sia imprenditoriale rientra tra gli esercenti arti e professioni 53, 55 c.1 e 2 Dpr 917/86, art.4-5 Dpr 633/72
  2. Il Presupposto oggetto: cessioni di beni (solo materiali, tangibili) e prestazioni di servizi (rientrano i beni immateriali e i prodotti software)
  3. Il Presupposto territoriale: La prestazione deve essere effettuata sul territorio dello Stato.

 

Se manca uno dei presupposti l’operazione sarà  F.C. Iva ossia fuori campo Iva.

 

    Un cittadino privato che vende la propria auto privata  (mancanza del presupposto soggettivo);

    Prestazione di un lavoro subordinato (mancanza del presupposto oggettivo);

    Vendita di un bene situato all’estero (mancanza del presupposto territoriale).

 

La norma poi distingue le operazioni in che hanno i tre requisiti tre gruppi

  1. Imponibili, è la categoria residuale, tutto ciò che non è espressamente non imponibile o esente sarà sempre imponibile.
  2. Non Imponibili, Tra le operazioni non imponibili ci sono innanzitutto le “esportazioni” di cui all’art. 8 del D.P.R. 633/1972 (comprese le cessioni intracomunitarie) e le operazioni “assimilate alle esportazioni”, quali le cessioni di navi ed aeromobili di cui all’art. 8 bis, nonché le prestazioni di servizio connesse con gli scambi internazionali di cui all’art. 9.
  3. Esenti, operazioni che soddisfano tutti e tre i requisiti ma che, per ragioni di opportunità economica e sociale, il legislatore ha deciso che non deve essere applicata l’IVA (es. prestazioni medico sanitarie)

La differenza sostanziale tra le attività esenti e quelle non imponibili sta nel fatto che, mentre le attività esenti non consentono la detrazione dell’imposta pagata a monte sugli acquisti che resta a carico del soggetto che fa l’operazione), le non imponibili, conservano  il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti.

Poi bisogna tener presente

Il Principio dell’attrazione a Iva e IIDD art.4,c.2,num.1 Dpr 633/72, art.6,c.3 Dpr 917/86 per società di persone e art.81 Dpr 917/86 per società di capitale

Per i professionisti, qualsiasi operazione che rientra nelle attività tipiche professionali sono attratte alla tassazione Iva e IIDD, ad esempio commercialista che fa il revisore, l’ing. Che fa l’amministratore una società di costruzione

Per le società esiste una presunzione assoluta di commercialità, ossia qualsiasi operazione viene assoggettata come attività d’impresa e quindi a Ivae IIDD

Napoli,li 29/10/2021

Dott. Giuseppe Marino

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