Lo Scarto del modello F24 è impugnabile in Corte di Giustizia Tributaria

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Lo scarto del file che effettua una compensazione con il modello F24 è impugnabile in Corte di Giustizia Tributaria. Secondo l’Agenzia delle Entrate, lo scarto del modello F24 non è impugnabile, poiché la sua comunicazione non rappresenta una pretesa impositiva. Tale tesi non è condivisibile il Dlgs 546/1992, art. 19, lett. h), prevede che il ricorso può essere proposto avverso il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari.

Con lo scarto viene sostanzialmente impedita l’utilizzazione di un’agevolazione quindi, anche in applicazione del principio di non contestazione, il credito portato in compensazione deve ritenersi valido.

A mio avviso (n.d.a.) la comunicazione di scarto di un modello F24 essendo configurato come un atto impugnabile, espressione di un diniego di un agevolazione, non può non essere che ben motivato anche ai sensi dell’art. 7 della L.212/2000.

Riferimenti normativi: Art. 19, lett. h) Dlgs 546/92 – Art. 7 della L.212/2000

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Giustizia Tributaria (Cgt) di primo grado di Padova con la sentenza n. 319/2024 depositata il 09/09/2024

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova era stata chiamata a pronunciarsi sulla seguente questione: Un contribuente aveva compensato un superbonus e  l’agenzia delle entrate aveva scartato il file recando come motivazione credito assente.

Il ricorrente aveva però compreso, che la vera motivazione era individuata nella tardiva trasmissione del file, che doveva essere trasmesso entro il 31/12/2023, mentre di fatto era stato effettuato il 02/01/2024.

La Corte rilevando che all”art. 7, co. 2, lett. l), del dl 70/2011, i termini fiscali che scadono in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo, rendendo dunque il suo inoltro rispettoso della scadenza anche se registrato dal sistema il 02/01/2024, rigettava la tesi preliminare di merito dell’agenzia che riteneva non impugnabile lo scarto del modello F24, ritenendo che lo scarto della compensazione rientra nella casistica del  Dlgs 546/1992, art. 19, lett. h), che prevede che il ricorso può essere proposto avverso il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari.

Napoli,li 22/09/2024

Avv. Giuseppe Marino

 

 

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